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I nuovi chiarimenti INPS su NASpI e DIS COLL dopo il decreto Agosto

L’INPScon Circolare del 29 settembre 2020, n. 111 – ha fornito le istruzioni amministrative in materia di:

    a) proroga delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL,
    b) risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale e accesso all’indennità NASpI, ex art. 14, comma 3, decreto legge n. 104/2020.

    Con riferimento al punto a), l’Istituto ha ricordato che le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 01 maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno di scadenza.

    Tale disposizione riprende quanto già disciplinato dall’art. 92, legge n. 77/2020.

    In merito al punto b), l’INPS ha chiarito che i lavoratori che cessano il rapporto di lavoro a seguito di accordo collettivo aziendale stipulato dalle organizzazioni sindacali e che ha ad oggetto un incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro medesimo sono tenuti, in sede di presentazione della domanda di indennità NASpI, ad allegare l’accordo collettivo aziendale di cui sopra e la documentazione attestante l’adesione al predetto accordo da parte del lavoratore interessato, al fine di potere accedere alla prestazione di disoccupazione NASpI.

    Entrambe le previsioni hanno fondamento normativo qualora il percettore non abbia beneficiato:

    1. delle indennità, ex artt. 27, 28, 29, 30, 38 e 44, decreto legge n. 18/2020;
    2. delle indennità COVID-19, ex art. 84, decreto legge n. 34/2020;
    3. dell’indennità a favore dei lavoratori domestici e dell’indennità a favore dei lavoratori sportivi, ex artt. 85 e 98, decreto legge n. 34/2020.

    Le indennità NASpI e DIS-COLL in commento, percepite in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, costituiscono redditi della stessa natura di quelli perduti o sostituiti, e pertanto, sono assoggettate ad imposizione, ex art. 23, DPR n. 600/1973.

    L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, a fine anno determinerà il conguaglio fiscale d’imposta e rilascerà la certificazione fiscale (mod. CU).

    Collegati al sito INPS per saperne di più

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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