Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Nota del 29 settembre, prot. n. 7149 – è intervenuto in materia di SPID con delle FAQ, in risposta alla richiesta del Consiglio Nazionale dell’Ordine sull’esercizio della delega ai collaboratori delegati e sulle Società tra professionisti.
Com’è noto, a decorrere dal 15 novembre 2020, potranno accedere al portale Servizi Lavoro tutti i cittadini italiani e i cittadini stranieri con codice fiscale italiano alfanumerico in possesso di credenziali SPID personali di primo livello (non è richiesto l’inserimento di altri codici).
Andando nel dettaglio, i collaboratori delegati possono accedere ed operare per conto del Professionista, previa accettazione di una delega o richiesta di associazione allo studio.
Per inviare eventuali deleghe ai propri collaboratori, questi dovranno aver eseguito almeno un accesso al portale con credenziali SPID dal 15 novembre.
Per l’accesso sarà sufficiente uno SPID personale di primo livello (non sarà necessario un codice di conferma).
Saranno previste due tipologie di deleghe:
- una temporanea (accesso autorizzato di volta in volta dall’utente principale);
- una non temporanea (autorizzata solo la prima volta dall’utenza principale).
Relativamente, infine, alle Società tra professionisti, la FAQ chiarisce che al Consulente del Lavoro unico socio professionista e responsabile di una STP, per l’accesso ai servizi digitali di questo Ministero Lavoro è richiesto, in questa fase, che lo SPID sia personale, quindi si potrà utilizzare l’identità digitale ottenuta tramite il DUI se questa è conforme con questo requisito.