L’INPS – con Messaggio del 09 ottobre 2020, n. 3653 – ha fornito alcune indicazioni operative in merito alla tutela previdenziale nei vari casi di quarantena o isolamento precauzionale che possono verificarsi.
Al riguardo, è stato precisato che non si applica la tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore si trovi in quarantena, ovvero in sorveglianza precauzionale perché soggetto fragile, ove continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa presso il proprio domicilio in modalità agile.
In tale circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa e della correlata retribuzione.
Analogamente, nei casi in cui ordinanze o provvedimenti delle autorità amministrative di fatto impediscano ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa, non è possibile procedere con il riconoscimento della tutela della quarantena, in quanto la stessa presuppone un provvedimento dell’operatore della sanità pubblica.
Anche per i lavoratori assicurati in Italia recatisi all’estero, che sono stati oggetto di provvedimenti di quarantena da parte delle competenti autorità del Paese straniero, si ritiene che l’accesso alla tutela di della quarantena debba comunque conseguire ad un procedimento dinanzi alle preposte autorità sanitarie italiane.
Infine, laddove il lavoratore sia destinatario di un trattamento:
- di cassa integrazione guadagni ordinaria,
- di cassa integrazione guadagni straordinaria,
- di cassa integrazione guadagni in deroga,
- di assegno ordinario garantito dai fondi di solidarietà,
considerata la sospensione degli obblighi contrattuali con l’azienda, viene meno la possibilità di poter richiedere la specifica tutela prevista in caso di malattia.