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Novità in tema di decontribuzione per le filiere agricole, pesca e acquacoltura

Nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 2020, n. 260 è stato pubblicato il Decreto MLPS 15 settembre 2020, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiolgica da COVID-19”.

Il provvedimento in specie, al fine di favorire il rilancio produttivo e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, a favore delle imprese appartenenti alle filiere agrituristiche, apistiche, brassicole, cerealicole, florovivaistiche, vitivinicole nonché dell’allevamento, dell’ippicoltura, della pesca e dell’acquacoltura, riconosce l’esonero straordinario dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro, dovuti per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020.

L’agevolazione contributiva – che non riguarda l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche – è riconosciuta dall’INPS in base alla presentazione delle domande da parte delle imprese nei limiti di spesa complessiva di 426,1 milioni di euro per l’anno 2020: al riguardo, l’Istituto previdenziale emanerà, entro il 10 novembre 2020, una Circolare relativa all’esonero straordinario recante, tra l’altro, le modalità di presentazione della domanda di accesso all’agevolazione.

Le imprese che potranno beneficiare della decontribuzione, sono quelle che svolgono le attività individuate dai seguenti codici Ateco:

  • 01.11 xx – Coltivazione di cereali
  • 01.50 xx – Coltivazione agricole associate all’allevamento animale attività mista
  • 01.28 xx – Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche
  • 01.19.10 – Coltivazione di fiori in piena aria
  • 01.19.20 – Coltivazione di fiori in colture protette
  • 01.21.00 – Coltivazione di uva
  • 01.29.00 – Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale)
  • 01.30 – Riproduzione piante
  • 01.41.00 – Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo
  • 01.42.00 – Allevamento di bovini e bufalini da carne
  • 01.43.00 – Allevamento di cavalli e altri equini
  • 01.44.00 – Allevamento di cammelli e camelidi
  • 01.45.00 – Allevamento di ovini e caprini
  • 01.46.00 – Allevamento di suini
  • 01.47.00 – Allevamento di pollame
  • 01.49.10 – Allevamento di conigli
  • 01.49.20 – Allevamento di animali da pelliccia
  • 01.49.40 – Bachicoltura
  • 01.49.90 – Allevamento di altri animali nca
  • 01.49.30 – Apicoltura
  • 03.11.00 – Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi
  • 03.12.00 – Pesca in acque dolci e servizi connessi
  • 03.21.00 – Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi
  • 03.22.00 – Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi
  • 46.21.22 – Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali, semi oleosi, patate da semina
  • 46.22 – Commercio all’ingrosso di fiori e piante
  • 47.76.10 – Commercio al dettaglio di fiori e piante
  • 47.89.01 – Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
  • 82.99.03 – Servizi di gestione di pubblici mercati e spese pubbliche
  • 56.10.12 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
  • 55.20.52 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
  • 81.30.00 – Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole

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    Sicilia

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile è di 800 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.