Nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 2020, n. 319 è stata pubblicata la legge 18 dicembre 2020, n. 176, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
La legge n. 176/2020 – che ha convertito, con modificazioni, il decreto legge cd. Ristori – ha, al contempo, abrogato:
- il decreto legge n. 149/2020 (cd. Ristori bis)
- il decreto legge n. 154/2020 (cd. Ristori ter)
- il decreto legge n. 157/2020 (cd. Ristori quater)
lasciando validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti legge.
Il provvedimento in specie proroga anche per il 2021 il contenuto dell’art. 1, comma 8, legge 27 dicembre 2019, n. 160: pertanto, i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti non superiore a 9, potranno fruire dello sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato di I livello stipulati nel 2021.
Al riguardo è opportuno ricordare che il contratto di apprendistato di I livello, ex art. 43, Dlgs. n. 81/2015 si rivolge ai giovani che si trovano ancora all’interno del “circuito” scolastico favorendo, tramite un piano formativo realizzato in parte in azienda in parte a scuola, l’opportunità di conseguire uno dei titoli di studio della formazione secondaria, maturando contemporaneamente un’esperienza lavorativa in azienda.
Tale contratto di apprendistato – che può essere stipulato in tutti i settori di attività a condizione che gli apprendisti abbiano tra i 15 e i 25 anni – prevede il conseguimento di un titolo di studio della formazione secondaria:
- qualifica e diploma professionale;
- diploma di istruzione secondaria superiore;
- certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS).
La durata del contratto varia in base alla qualifica o al diploma da conseguire ma in ogni caso non può essere inferiore a 6 mesi né superiore a 3 anni (4 anni nel caso di diploma professionale quadriennale).
La retribuzione spettante all’apprendista, poi, viene così calcolata:
- per le ore di lavoro spetta la retribuzione calcolata in base all’inquadramento contrattuale individuato;
- per le ore di formazione a carico del datore di lavoro (cd. formazione interna), è riconosciuta una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta (per le ore di lavoro);
- per le ore di formazione presso l’istituzione formativa (cd. formazione esterna): il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo.
Clicca qui e leggi il testo coordinato del Decreto-Legge 28 ottobre 2020, n. 137