In data 29 gennaio 2021 l’ANPAL ha ulteriormente prorogato il termine ultimo (precedentemente fissato – con comunicato del 24 dicembre 2020 – al 31 gennaio 2021) di presentazione delle domande di agevolazione per beneficiare dell’Incentivo IO Lavoro.
Le istanze – che dovranno comunque fare riferimento alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2020 compreso – potranno essere inoltrate finché saranno disponibili le risorse inizialmente stanziate.
Al riguardo, è opportuno ricordare che l’incentivo occupazionale IO Lavoro – i cui chiarimenti operativi sono stati forniti dall’INPS, con Circolare del 26 ottobre 2020, n. 124 – è fruibile qualora la sede di lavoro per la quale viene effettuata l’assunzione sia ubicata:
- nelle Regioni “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), fino ad un massimo di € 234.000.000,00;
- nelle Regioni “più sviluppate” (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia autonoma di Trento, Provincia autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio), fino ad un massimo di € 12.400.000,00;
- nelle Regioni “in transizione” (Abruzzo, Molise e Sardegna), fino ad un massimo di € 83.000.000,00,00;
indipendentemente dalla residenza del lavoratore.
Possono essere ammesse all’incentivo le assunzioni effettuate dai datori di lavoro privati con contratto a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, compresi i contratti di apprendistato professionalizzante, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.
L’incentivo può essere richiesto anche nel caso di trasformazione di contratti di lavoro da tempo determinato in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
Sono esclusi i contratti di lavoro domestico, occasionale o intermittente nonché i contratti di apprendistato di primo e terzo livello.
Per i contratti di apprendistato professionalizzante, l’incentivo si applica solo per il periodo formativo e quindi non si estende a quello della successiva prosecuzione del rapporto di lavoro.
Le aziende potranno avere l’incentivo, pari alla contribuzione a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di € 8.060 annui.
Quanto alle caratteristiche dell’altro contraente, la norma specifica che il lavoratore assunto deve essere disoccupato e non deve aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro.
Qualora il lavoratore abbia un’età anagrafica superiore a 24 anni all’atto dell’assunzione o della trasformazione, è necessario altresì l’ulteriore requisito di essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ex Decreto MLPS 17 ottobre 2017.
Nel caso di trasformazione di un rapporto a tempo determinato in un contratto a tempo indeterminato, l’unico requisito richiesto è quello di essere privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Naturalmente, tale ipotesi riguarda i soggetti che al momento della trasformazione abbiano un’età superiore a 24 anni.