Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Decreto del 22 gennaio 2021 – ha modificato, di concerto con il MEF, i termini e le modalità di accesso al Fondo Nuove Competenze.
Il provvedimento chiarisce che gli accordi collettivi devono essere sottoscritti entro il 30 giugno 2021 e devono prevedere:
- i progetti formativi,
- il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento,
- il numero di ore da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze,
- la dimostrazione del possesso dei requisiti tecnici, fisici e professionali di capacità formativa per lo svolgimento del progetto, qualora la formazione sia erogata dalla impresa stessa.
Nel dettaglio, per gli anni 2020 e 2021, i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, possono realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa ovvero per favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori, con le quali parte dell’orario di lavoro viene finalizzato a percorsi formativi.
Le domande di accesso al Fondo Nuove Competenze dovranno essere presentate all’ANPAL, entro il 30 giugno 2021.