L’INPS – con Circolare del 05 febbraio 2021, n. 12 – ha fornito alcune indicazioni sulle aliquote contributive per l’anno 2021 per i lavoratori autonomi iscritti, in via esclusiva, alla Gestione Separata.
Com’è noto, l’art. 1, comma 398, legge n. 178/2020 ha disposto l’aumento pari:
- allo 0,26%, per l’anno 2021
- allo 0,51% per gli anni 2022 e 2023,
dell’aliquota destinata al finanziamento dell’onere derivante dalla estensione della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera.
Tale contributo è finalizzato a far fronte agli oneri derivanti dall’erogazione, da parte dell’INPS, dell’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO).
Pertanto, per l’anno 2021, le aliquote previste per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini IVA, iscritti alla Gestione Separata e non assicurati ad altre Gestioni di previdenza, né pensionati, sono le seguenti:
- aliquota contributiva del 25% per invalidità, vecchiaia e superstiti;
- aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72% per maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale;
- aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,26% per “ISCRO”.
Quanto, infine, ai soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, per l’anno 2021, l’aliquota pari al 24% continua ad essere in vigore:
- per i collaboratori e le figure assimilate,
- per i professionisti.