Cosa sono e quali sono le differenze
La scorsa settimana abbiamo analizzato in maniera approfondita l’istituto della proroga per quel che riguarda stage e tirocini. In particolare, abbiamo visto come, in linea di massima, sia possibile ricorrere a una o più proroghe, anche con uno stesso soggetto, purché si rimanga entro quei limiti temporali previsti per ogni specifica tipologia di stage o tirocinio.
Interruzione e sospensione dello stage: cosa sono
Cerchiamo adesso di vedere meglio la questione relativa a interruzione e sospensione di un percorso formativo-professionale. Prima di capire in quali casi sia possibile ricorrere a questi due istituti, occorre fare una piccola precisazione. Nonostante qualcuno possa essere portato a confondersi, interruzione e sospensione di uno stage non sono la stessa cosa, bensì due istituti ben diversi tra loro. Se l’istituto della sospensione “congela”, per così dire, l’esperienza di stage, l’interruzione ne sancisce al contrario la fine anticipata.
Interruzione e sospensione dello stage: quali sono le differenze
Vediamo ora nel dettaglio le differenze tra sospensione e interruzione. Possiamo parlare di sospensione in caso di:
- Maternità;
- Malattia o infortunio che costringano il tirocinante ad assentarsi per 60 o più giorni;
- Periodi di chiusura aziendale, come per esempio le ferie estive o natalizie.
Le giornate di assenza, è bene ricordare, non concorrono in alcun modo al computo della durata complessiva dell’esperienza di stage. Per questa ragione, d’intesa con l’ente ospitante, potranno essere recuperate al termine del periodo di sospensione.
In ogni caso, per evitare inconvenienti, sarebbe meglio che ente ospitante e tirocinante concordassero sin da subito, se previsti, i periodi di sospensione dell’attività, anche nell’ottica di una maggiore e migliore organizzazione delle attività.
Diversamente dalla sospensione che, in pratica, “congela” per un tempo limitato l’esperienza di stage, l’interruzione, come anticipavamo poco sopra, ne sancisce la fine anticipata. Capita, a volte, che vengano a mancare le condizioni necessarie per il proseguimento del rapporto professionale tra azienda a tirocinante. Bisogna comunque tenere a mente come i firmatari del progetto, vale a dire ente promotore, quello ospitante e tirocinante, possano recedere dallo stesso in qualsiasi momento, con motivazioni effettive e da comunicare in forma scritta, interrompendo così il tirocinio una volta per tutte. Motivi dell’interruzione possono essere:
- Un comportamento tenuto dal tirocinante che abbia in qualche modo pregiudicato l’esito del piano formativo redatto;
- Che l’ente ospitante non rispetti in toto i contenuti del piano formativo;
- Che l’azienda ospitante impedisca al tirocinante di svolgere in maniera effettiva le attività previste dal progetto formativo.