L’INPGI – con Circolare del 16 marzo 2021, n. 5 – ha reso noto d’aver recepito le disposizioni dettate dalla legge n. 178/2020 riguardo la cd. “Decontribuzione SUD”, applicabile per tutto il 2021.
Lo sgravio è pari al:
- 30%, fino al 2025,
- 20%, per gli anni 2026 e 2027,
- 10% fino al 2029.
La misura agevolativa è applicabile anche ai giornalisti assicurati presso l’INPGI, in riferimento ai rapporti di lavoro dipendente la cui sede di lavoro sia collocata in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Tale agevolazione, invece, non trova applicazione:
- agli enti pubblici economici;
- agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale;
- agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- ai consorzi di bonifica;
- ai consorzi industriali;
- agli enti morali;
- agli enti ecclesiastici.