L’INPS – con Messaggio del 14 luglio 2022, n. 2820 – ha reso noto di aver aggiornato la domanda telematica di Reddito di cittadinanza e Pensione di cittadinanza in base alle novità introdotte a decorrere dal 2022.
Al riguardo, viene previsto che la domanda di Rdc – resa dall’interessato all’INPS, per sé e tutti i componenti maggiorenni del nucleo, tenuti agli obblighi connessi alla fruizione della suddetta misura – equivale a Dichiarazione di Immediata Disponibilità al Lavoro (DID), ed è trasmessa dall’INPS all’ANPAL, ai fini dell’inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro.
La domanda di Rdc che non contiene tale dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro è improcedibile.
Il soggetto richiedente il beneficio, valorizzando con apposito flag le dichiarazioni contenute nei quadri F e G del modello disponibile in procedura, è reso consapevole che la domanda di Rdc equivale a dichiarazione di immediata disponibilità per se stesso e per tutti i componenti del nucleo familiare tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc.
Le integrazioni necessarie a completare la DID devono essere fornite entro 30 giorni dal riconoscimento del beneficio, ovvero entro i tempi richiesti per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro o dei Patti per l’inclusione sociale.