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Aggiornata dall’INPS la procedura telematica per le prestazioni occasionali

L’INPS – con Circolare del 03 agosto 2023, n. 75 – ha esaminato le novità in vigore dal 01 gennaio 2023 in materia di Libretto Famiglia e contratto di prestazione occasionale.
Da quest’anno, infatti, l’importo massimo di compenso erogabile per anno civile dal singolo utilizzatore alla totalità dei prestatori è pari ad € 10.000 e possono ricorrere alle prestazioni gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato (elevando, così, il precedente limite, fissato a cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato).
Al contempo, l’INPS ha reso note le novità introdotte dal decreto legge n. 48/2023, che ha modificato, per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, i limiti economici di utilizzo e i livelli occupazionali oltre i quali non è possibile accedere al contratto di prestazione occasionale.

Andando nel dettaglio, l’art. 37 del cd. decreto Lavoro ha previsto che per gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento, i limiti economici e dimensionali oltre i quali non è possibile accedere al contratto di prestazione occasionale, l’importo massimo è elevato ad € 15.000.

Rientrano nei nuovi limiti di import erogabile le aziende che operano con I seguenti codici Ateco:

  • 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere;
  • 96.04.20 Stabilimenti termali;
  • 93.21.01 Gestione di parchi divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi;
  • 96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie.

Possono accedere al contratto di prestazione occasionale gli utilizzatori che operano nei settori dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento che hanno alle proprie dipendenze fino a venticinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

Ai fini del rispetto dei limiti di compenso annuo riferiti a ciascun utilizzatore con riguardo alla totalità dei prestatori, la misura del compenso è calcolata sulla base del 75% del suo effettivo importo per le seguenti categorie di prestatori:

  • titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado ovvero a un ciclo di studi presso l’università;
  • persone disoccupate, ex art. 19, Dlgs. n. 150/2015;
  • percettori di prestazioni integrative del salario ovvero di altre prestazioni di sostegno del reddito.

Il servizio dell’Istituto “Contratto di prestazione occasionale” sarà implementato con la nuova classificazione “aziende che operano nel settore dei congressi, delle fiere, degli eventi, degli stabilimenti termali e dei parchi divertimento”, selezionabile da parte degli utilizzatori che svolgono quale attività primaria e/o prevalente una tra quelle contrassegnate dai codici Ateco2007 di riferimento.
Tale nuova funzionalità sarà disponibile a decorrere dal 9 agosto 2023.
Qualora l’utilizzatore abbia già utilizzato il contratto di prestazione occasionale, le somme erogate a titolo di compenso in altra sezione della procedura concorreranno al raggiungimento del nuovo limite di € 15.000 nell’anno civile.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

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