In data 27 aprile 2021, l’ANPAL ha reso noto di aver aggiornato le FAQ relative alla sezione “presentazione domande”, specificatamente:
- la n. 35 sui lavoratori in cassa integrazione,
- la n. 36 sui datori di lavoro che hanno già presentato l’istanza e che ne possono presentare una nuova per lavoratori diversi.
Andando nel dettaglio, con la FAQ n. 35 viene precisato che “il lavoratore, anche in somministrazione, inserito nel percorso di sviluppo delle competenze – per tutto il periodo di svolgimento della formazione (max 250 ore) sia nelle stesse giornate sia in giornate diverse da quelle destinate alle attività formative – non può essere destinatario di trattamenti di sostegno al reddito e all’occupazione che prevedano la riduzione dell’orario di lavoro (es. CIGO, CIGS; CIGD; contratti di solidarietà, FIS)”.
Pertanto, al momento di presentazione dell’istanza da parte dell’impresa e fino al momento di avvio del percorso formativo relativo al singolo lavoratore, tale soggetto potrà essere destinatario di trattamenti di sostegno al reddito.
Infine, rispetto alla previsione contenuta nell’Avviso, secondo la quale “I datori di lavoro che hanno già presentato istanza possono presentare una nuova domanda per l’accesso al FNC, nelle medesime modalità sopra indicate, a patto che l’istanza riguardi lavoratori diversi da quelli indicati nella prima istanza”, ANPAL – con la FAQ n. 36 – ha precisato che “I datori di lavoro possono presentare ulteriori istanze di accesso al FNC avente ad oggetto lavoratori diversi rispetto a quelli già inseriti in una precedente istanza. I datori di lavoro, inoltre, nei limiti delle 250 ore di rimodulazione dell’orario di lavoro da destinare a percorsi di sviluppo delle competenze, possono presentare una nuova istanza di accesso al FNC anche per gli stessi lavoratori per i quali abbiamo già presentato un’istanza”.
I percorsi di sviluppo delle competenze in cui sono coinvolti i lavoratori già inseriti in una precedente istanza devono, però, avere obiettivi diversi, rispetto alla precedente istanza, da attestare o certificare secondo le previsioni dell’Avviso FNC e della nota integrativa all’Avviso.
Pertanto, nel caso in cui per un lavoratore inserito in una istanza di contributo non sia stato esaurito tutto l’ammontare delle ore in rimodulazione massimo previsto da Avviso (250 ore) per la frequentazione di un nuovo percorso di sviluppo di competenze, con obiettivi di sviluppo delle competenze diversi dal precedente percorso, lo stesso lavoratore potrà essere inserito in una nuova istanza di contributo per la parte residua di ore di rimodulazione.
In questo caso, però, deve essere espressamente riportato nell’accordo o in un’autodichiarazione sottoscritta che i lavoratori, considerando tutti i progetti presentati, non superano le 250 ore complessive.