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Al via gli incentivi occupazionali in caso di assunzione dei beneficiari RdC

L’INPS – con Circolare del 19 luglio 2019, n. 104 – ha reso note le istruzioni amministrative per la ricostruzione dell’assetto complessivo dell’incentivo per l’assunzione di beneficiari del RdC e le relative condizioni di fruizione.

L’incentivo in oggetto:

  • è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, che abbiano provveduto a comunicare le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL;
  • non si applica nei confronti della pubblica amministrazione, ex art. 1, comma 2, Dlgs. n. 165/2001.

La misura dell’incentivo – introdotto dal decreto legge n. 4/2019, che istituisce, tra le altre cose, il Reddito di Cittadinanza – è pari all’ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite dell’importo mensile del Rdc fruito dal lavoratore assunto e, comunque, entro il tetto di € 780 mensili.

In presenza di un nucleo familiare composto da più soggetti per i quali è previsto l’inserimento lavorativo, è possibile riconoscere lo sgravio in trattazione anche per più di un’assunzione dei componenti del medesimo nucleo, purché, a seguito della prima assunzione incentivata, sussista un eventuale residuo di Rdc.
L’esonero contributivo riguarda tutte le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a condizione che il relativo rapporto di lavoro sia basato sul regime del tempo pieno.

In linea con altre Circolari INPS inerenti sgravi contributivi analoghi, viene ribadito che sono agevolabili i rapporti di lavoro:

  • in apprendistato;
  • in somministrazione;
  • con i soci lavoratori delle cooperative, ex legge n. 142/2001.
  • Mentre NON sono incentivabili i rapporti di lavoro:

    • con i dirigenti;
    • intermittente;
    • domestico;
    • occasionale.

    Scopri di più sull’incentivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza nella Circolare n.104.

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      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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      In qualsiasi momento.

      QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

      Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

      QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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