L’INPS – con Circolare del 19 luglio 2019, n. 104 – ha reso note le istruzioni amministrative per la ricostruzione dell’assetto complessivo dell’incentivo per l’assunzione di beneficiari del RdC e le relative condizioni di fruizione.
L’incentivo in oggetto:
- è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, che abbiano provveduto a comunicare le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al Rdc presso l’ANPAL;
- non si applica nei confronti della pubblica amministrazione, ex art. 1, comma 2, Dlgs. n. 165/2001.
La misura dell’incentivo – introdotto dal decreto legge n. 4/2019, che istituisce, tra le altre cose, il Reddito di Cittadinanza – è pari all’ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali a carico del datore di lavoro e del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite dell’importo mensile del Rdc fruito dal lavoratore assunto e, comunque, entro il tetto di € 780 mensili.
In presenza di un nucleo familiare composto da più soggetti per i quali è previsto l’inserimento lavorativo, è possibile riconoscere lo sgravio in trattazione anche per più di un’assunzione dei componenti del medesimo nucleo, purché, a seguito della prima assunzione incentivata, sussista un eventuale residuo di Rdc.
L’esonero contributivo riguarda tutte le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a condizione che il relativo rapporto di lavoro sia basato sul regime del tempo pieno.
In linea con altre Circolari INPS inerenti sgravi contributivi analoghi, viene ribadito che sono agevolabili i rapporti di lavoro:
Mentre NON sono incentivabili i rapporti di lavoro:
- con i dirigenti;
- intermittente;
- domestico;
- occasionale.
Scopri di più sull’incentivo per l’assunzione di beneficiari del Reddito di cittadinanza nella Circolare n.104.