In data 09 maggio 2025, sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è stato pubblicato il decreto MLPS/MEF n. 67/2025 che definisce requisiti, criteri e i limiti per la fruizione del bonus Donne, ex art. 23, decreto-legge n. 60/2024 (cd. decreto Coesione).
L’INPS – con Circolare del 12 maggio 2025, n. 91 – ha reso note le istruzioni operative.
La misura dell’esonero è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari ad € 650 su base mensile per ciascuna lavoratrice.
Ai datori di lavoro privati che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti. In questo caso il beneficio si applica per complessivi 24 mesi.
I medesimi esoneri spettano ai datori di lavoro privati che, a decorrere dal 31 gennaio 2025 (data di autorizzazione della misura da parte della Commissione europea) e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea.
Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, con contratto a tempo indeterminato, di donne occupate nelle professioni o settori caratterizzati da marcata disparità di genere, l’esonero spetta per un periodo massimo di 12 mesi (per l’anno 2025, si prende in considerazione il Decreto MLPS/MEF n. 3217 del 30 dicembre 2024).
Le assunzioni incentivate devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Con riferimento ai dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
L’incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 cod. civ. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Sono esclusi i rapporti di lavoro domestico, i contratti di apprendistato e di lavoro intermittente.
Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del Dlgs. n. 150/2015, la fruizione dell’esonero contributivo di cui al presente decreto è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006 e successive modificazioni.
Ne deriva che, per accedere agli incentivi per l’assunzione, i datori di lavoro devono:
- rispettare le normative relative al lavoro e alla contrattazione collettiva, comprese quelle sui diritti dei lavoratori e le condizioni di lavoro. L’assunzione deve essere conforme alle disposizioni del Dlgs. n. 150/2015 e alle normative sui diritti sindacali e sociali;
- possedere il DURC;
- rispettare le normative sui contratti di lavoro e degli obblighi di legge o contrattuali.
Inoltre:
- l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui la lavoratrice avente diritto all’assunzione venga utilizzata mediante contratto di somministrazione;
- l’assunzione non deve violare il diritto di precedenza;
- presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione non devono essere in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratrici inquadrate a un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
- le lavoratrici non devono essere state licenziate nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presentava assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.