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Al via la fruizione del cd. Congedo Covid-19

L’INPS – con Circolare del 14 aprile 2021, n. 63 – ha fornito i primi chiarimenti operativi sul nuovo congedo straordinario previsto dal decreto legge n. 30/2021, spettante ai soli lavoratori dipendenti, con figli affetti da SARS Covid-19, in quarantena da contatto o con attività didattica in presenza sospesa.

Tale congedo – denominato “Congedo 2021 per genitori” – può essere fruito da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni.
Al riguardo, è necessario che il figlio risulti convivente minore di anni 14: se, invece, il figlio è in condizione di disabilità e di gravità accertata, vengono meno i requisiti inerenti l’età e la convivenza.

Le condizioni che devono essere soddisfatte per poter fruire del congedo sono le seguenti:

  • il genitore deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere. In mancanza di una prestazione lavorativa da cui astenersi il diritto al congedo non sussiste;
  • il genitore non deve poter svolgere lavoro in modalità agile;
  • il figlio per il quale si fruisce del congedo deve essere minore di anni 14; pertanto, al compimento del 14° anno di età, il congedo non potrà essere più fruito;
  • il genitore e il figlio per il quale si fruisce del congedo devono essere conviventi durante tutto il periodo di fruizione del congedo stesso. La convivenza si ritiene sussistere quando il figlio ha la residenza anagrafica nella stessa abitazione del genitore richiedente.

 

Il figlio deve trovarsi in una di queste situazioni:

  • infezione da SARS Covid-19,
  • quarantena,
  • sospensione dell’attività didattica in presenza.

 

Se il figlio per il quale si vuol fruire del congedo è in condizione di disabilità, oltre alla sussistenza dei seguenti due requisiti (rapporto di lavoro subordinato in essere e non poter svolgere l’attività in smart working) è necessario che il soggetto sia riconosciuto disabile in situazione di gravità e sia iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitato in centri diurni a carattere assistenziale.

Riguardo alle situazioni che legittimano il ricorso del congedo, oltre a quelle sopra indicate (malattia da Covid-19, quarantena oppure sospensione attività didattica) è possibile la fruizione anche in caso di chiusura del centro assistenziale diurno.

Il periodo in cui è possibile fruire del congedo va dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021.

Sono indennizzabili solamente le giornate lavorative ricadenti all’interno del periodo di congedo richiesto. Quindi sono esclusi i sabati e le domeniche (in caso di settimana corta) ed i giorni festivi.

L’indennità è erogata secondo le modalità previste per il pagamento diretto o a conguaglio delle indennità di maternità. Se le indennità sono erogate con pagamento diretto costituiscono reddito di lavoro dipendente imponibile ai fini fiscali, ex art. 6, comma 2, TUIR.

Clicca e leggi il testo completo della Circolare.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

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