Il Consiglio dei Ministri del 06 agosto 2019, n. 68 ha approvato, salvo intese, un decreto legge che introduce disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.
Tra le altre cose, il provvedimento affronta la tematica della “Tutela del lavoro tramite piattaforme digitali”.
Nello specifico, il decreto identifica:
- riders, i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di veicoli a due ruote o assimilabili, anche attraverso piattaforme digitali;
- piattaforme digitali, i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, mettono in relazione a distanza, per via elettronica, le persone per le attività di consegna di beni, determinando le caratteristiche della prestazione o del servizio che sarà fornito e fissandone il prezzo.
Tali lavoratori possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate purché in misura non prevalente. La retribuzione a base oraria è riconosciuta a condizione che, per ciascuna ora lavorativa, il lavoratore accetti almeno una chiamata.
I riders – a prescindere dalla qualificazione giuridica del rapporto intercorrente con l’impresa titolare della piattaforma digitale – saranno soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, che dovrà essere a totale carico dell’impresa stessa, così come gli adempimenti ai fini dell’assicurazione INAIL e i costi per il rispetto della normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori, ex Dlgs. n. 81/2008 e s.m.i..
Qualora sussista un rapporto di collaborazione non dipendente, ci sarà l’applicazione della presunzione assoluta di subordinazione, ex art. 2, Dlgs. n. 81/2015, nel caso in cui le prestazioni fornite siano:
- esclusivamente personali: svolte personalmente dal titolare del rapporto, senza l’ausilio di altri soggetti o di altri fattori impiegati ai fini della realizzazione dell’obbligazione contrattuale;
- continuative: reiterazione della prestazione in un determinato arco temporale al fine di conseguire una reale utilità;
- le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro (c.d. etero-organizzazione). La specifica viene evidenziata qualora il collaboratore operi all’interno di una organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dal committente.
La contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, farà sì che venga applicata la “disciplina del rapporto di lavoro subordinato”.
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