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Al via la presentazione delle domande di esonero contributivo parità di genere 2025 (1-2)

L’INPS – con Messaggio del 16 dicembre 2025, n. 3804 – ha reso note le istruzioni per l’applicazione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali in misura non superiore all’1%, nel limite massimo di € 50.000 annui, che spetta in favore dei datori di lavoro privati che siano in possesso della “Certificazione della parità di genere”, ex art. 5, legge n. 162/2021.

 

Com’è noto, la “Certificazione della parità di genere” viene rilasciata in conformità ai parametri minimi di cui alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, dagli Organismi di valutazione della conformità accreditati in questo ambito ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.

La mera presentazione, anche su base volontaria, del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, a norma dell’art. 46 del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, non consente al datore di lavoro di accedere al beneficio.

 

Al riguardo, l’INPS ha comunicato che nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, è stato rilasciato il modulo di istanza online “SGRAVIO PAR_GEN”, volto all’inoltro delle domande di esonero contributivo per l’anno in corso da parte dei datori di lavoro privati che conseguano la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2025.

 

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che abbiano conseguito la certificazione di parità di genere, quali:

  • gli enti pubblici economici;
  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
  • gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
  • gli ex istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) trasformati in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto privi dei requisiti per trasformarsi in ASP, e iscritti nel registro delle persone giuridiche;
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli artt. 31 e 114, Dlgs. n. 267/2000;
  • i consorzi di bonifica;
  • i consorzi industriali;
  • gli enti morali;
  • gli enti ecclesiastici.

 

Oltre alla certificazione di parità, il diritto alla fruizione dell’esonero è subordinato:

  • alla regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 

Clicca qui per saperne di più

 

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

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    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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