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Al via la presentazione delle domande di esonero contributivo parità di genere 2025 (2-2)

I datori di lavoro privati che hanno conseguito la “Certificazione della parità di genere” entro il 31 dicembre 2025, possono presentare richieste di riconoscimento dell’agevolazione entro il 30 aprile 2026.

La domanda telematica di autorizzazione all’esonero deve contenere le seguenti informazioni:

  • dati identificativi del datore di lavoro (matricola e codice fiscale);
  • retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui all’art. 46-bis del Codice delle pari opportunità tra uomo e donna;
  • aliquota datoriale media stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui al richiamato art. 46-bis;
  • forza aziendale media stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” di cui al citato art. 46-bis;
  • dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, di essere in possesso della “Certificazione della parità di genere” di cui al citato art. 46-bis, l’identificativo alfanumerico del certificato della parità di genere, nonché la denominazione dell’Organismo di certificazione accreditato che lo ha rilasciato in conformità alla Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022, ai sensi del citato decreto ministeriale 29 aprile 2022;
  • data di emissione della suddetta certificazione, nonché il periodo di validità della stessa. Si precisa che in caso di modifica del certificato da parte dell’Organismo di certificazione occorre indicare esclusivamente la data della prima emissione del certificato in corso di validità.

L’indicazione della retribuzione media mensile globale stimata relativa al periodo di validità della “Certificazione della parità di genere” è un elemento essenziale del modulo di domanda e che il riconoscimento del beneficio è strettamente correlato a quanto indicato dal datore di lavoro in fase di richiesta della misura agevolata.

La retribuzione media mensile globale deve essere intesa come la sommatoria di tutte le retribuzioni mensili medie corrisposte dal datore di lavoro nel periodo di validità della certificazione per la totalità dei lavoratori.

Esempio di calcolo

  • Forza aziendale: 50 lavoratori
  • Retribuzione media € 2.000 mensili
  • Retribuzione media mensile globale da indicare nella domanda: € 100.000

L’INPS ha chiarito che le domande inoltrate per il riconoscimento dell’esonero in trattazione rimarranno nello stato “trasmessa” fino alla data di elaborazione massiva, che verrà effettuata solo dopo il 30 aprile 2026.

Al termine delle elaborazioni verrà comunicato, in calce al medesimo modulo di istanza online presente all’interno del “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”, l’ammontare dell’esonero che potrà essere fruito.

 

Le istanze per le quali sarà riconosciuto l’intero ammontare dell’esonero spettante, pari all’1% della contribuzione datoriale – nel suddetto limite di € 50.000 annui – saranno contrassegnate dallo stato “Accolta”.

 Nelle ipotesi in cui siano state presentate più domande per posizioni aziendali (matricole) associate allo stesso codice fiscale, l’Istituto provvederà a riconoscere l’esonero nei limiti del massimale annuo di € 50.000 per codice fiscale.

Alle posizioni contributive per le quali sarà possibile procedere al riconoscimento dell’esonero verrà attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”, avente il significato di “Azienda autorizzata all’esonero di cui all’art. 5 della legge n. 162/2021”.

La misura di esonero potrà, conseguentemente, trovare applicazione per i soli datori di lavoro a cui è stato attribuito il codice di autorizzazione (CA) “4R”.

In caso di rinuncia o revoca della “Certificazione della parità di genere”, il datore di lavoro interessato provvederà, sotto la propria responsabilità, a darne tempestiva comunicazione all’Istituto, per mezzo della funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale del contribuente, nonché tramite l’invio di una PEC all’indirizzo “pariopportunita@mailbox.governo.it” del Dipartimento per le Pari opportunità.

 

I datori di lavoro privati che hanno presentato nelle precedenti campagne di acquisizione delle richieste la domanda di esonero e che siano ancora in possesso della “Certificazione della parità di genere”, non devono ripresentare domanda, in quanto, a seguito dell’accoglimento della stessa, l’esonero contributivo è automaticamente riconosciuto per tutti i 36 mesi di validità della certificazione stessa.

 

Il beneficio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi agevolativi.

Qualora il soggetto interessato verificasse di avere indicato nella domanda relativa alla precedente campagna dei dati errati o anomali e di avere avuto, conseguentemente, il riconoscimento di un importo di esonero ridotto rispetto a quanto spettante, lo stesso può:

  • preliminarmente rinunciare alla domanda “accolta parzialmente” mediante accesso alla propria istanza telematica e selezionando l’apposito tasto “Rinuncia allo sgravio”;
  • successivamente alla rinuncia presentare una nuova richiesta nella campagna di acquisizione delle richieste in corso.

Clicca qui per saperne di più

 

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    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

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