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Al via l’Assegno di Inclusione 2024 (1-3)

Con due provvedimenti pubblicate nel week end, prende il via l’Assegno di Inclusione, la nuova misura introdotta dal decreto legge n. 48/2023, che sostituisce da gennaio 2024 il Reddito di Cittadinanza.

Al riguardo, nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2023, n. 293 è stato pubblicato il decreto MLPS 13 dicembre 2023, recante “Assegno di inclusione”.

Successivamente l’INPS – con Circolare del 16 dicembre 2023, n. 105 – ha fornito le prime indicazioni sulla nuova misura, dettagliando:

  • i requisiti di accesso, 
  • le modalità di presentazione della domanda e il percorso di inclusione sociale e lavorativa che i componenti del nucleo richiedente il beneficio sono tenuti a seguire; 
  • le condizionalità, 
  • le variazioni da comunicare in corso di fruizione del beneficio, 
  • il sistema dei controlli e quello sanzionatorio; 
  • le disposizioni sul finanziamento e sul trattamento dei dati personali.

L’Assegno di Inclusione sarà riconosciuto a decorrere dal 01 gennaio 2024 quale misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, alla prova dei mezzi sulla base dell’ISEE, alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare e all’adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. L’AdI è riconosciuto ai nuclei familiari che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

  • con disabilità; 
  • minorenne; 
  • con almeno 60 anni di età; 
  • in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assistenza dei servizi socio sanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione.

I requisiti da rispettare sono i seguenti: 

  1. Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno 
  2. Requisiti soggettivi 
  3. Requisiti economici 
  4. Requisiti patrimoniali

Con riferimento al punto 1), al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio, il richiedente l’AdI deve essere: 

  • cittadino europeo o un suo familiare, che deve essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale (asilo politico o protezione sussidiaria), ex Dlgs. n. 251/2007; 
  • residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo. La residenza in Italia è richiesta anche per i componenti del nucleo familiare che rientrano nei parametri della scala di equivalenza.

Relativamente al punto 2), il richiedente: 

  • non essere sottoposto a misura cautelare personale o a misura di prevenzione
  • non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’art. 444 e seguenti del codice di procedura penale (cosiddetto “patteggiamento”), intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.

Quanto al punto 3), il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di: 

  • ISEE in corso di validità di valore non superiore a euro 9.360; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l’ISEE è calcolato ai sensi dell’art. 7 del DPCM n. 159 del 2013; 
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui in seguito. Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni, ovvero da persone di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite dall’allegato 3 al DPCM 159/2013, la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza.

Infine, in merito al punto 4, si dovrà avere: 

  • un valore ai fini IMU del patrimonio immobiliare (diverso dalla casa di abitazione, il cui valore non deve superare euro 150.000), non superiore ad euro 30.000
  • un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad euro 6.000, accresciuto di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni minorenne successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo; 
  • nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc. o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc., immatricolati la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente; 
  • nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avere piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto, nonché di aeromobili di ogni genere.

Non ha diritto all’Assegno di inclusione il nucleo familiare di cui un componente, sottoposto agli obblighi di cui all’art. 6, comma 4 risulta disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché le risoluzioni consensuali del contratto di lavoro intervenute nell’ambito della procedura di conciliazione, ex art. 7, legge n. 604/1966.

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