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Al via l’Assegno d’inclusione con la nuova definizione delle condizioni di svantaggio

Com’è noto, a decorrere dal 01 gennaio 2024, ha preso il l’Assegno di Inclusione, la nuova misura istituita dal decreto-legge n. 48/2023 per far fronte alle difficoltà della popolazione cd. “non occupabile”.

In data 29 dicembre 2023, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il decreto n. 160/2023, con il quale vengono approvate le Linee di indirizzo sugli elementi fondanti la presa in carico, sociale integrata e il progetto personalizzato rivolti alle persone in condizioni di svantaggio per l’attuazione dell’Assegno di Inclusione.
Tra i potenziali beneficiari dell’Assegno di inclusione, infatti, rientrano anche i nuclei con componenti in condizioni di svantaggio inseriti in programmi di cura e assistenza dei servizi socisanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione.
Le Linee guida definiscono gli elementi fondanti la presa in carico e il progetto personalizzato al fine di garantire la corretta collocazione degli interessati all’interno di una o più categorie svantaggiate.

Ai fini del beneficio dell’Assegno di Inclusione, la condizione di svantaggio è strettamente legata agli obiettivi ed alla durata degli interventi e dei servizi previsti nel percorso di accompagnamento verso l’autonomia e/o del Progetto di assistenza individuale, nell’ambito della presa in carico sociale o sociosanitaria.

La presa in carico deve essere precedente alla presentazione della domanda di Assegno di Inclusione, pertanto, la valutazione dei bisogni della persona e/o del suo nucleo famigliare e l’accertamento della condizione di svantaggio sono anticipati rispetto a quanto previsto per i restanti nuclei che accedono alla misura e propedeutici al riconoscimento del beneficio economico.
Occorre prevedere la definizione delle caratteristiche del percorso finalizzato all’accertamento di elementi sulla base dei quali attestare lo stato di svantaggio, gli elementi fondanti la presa in carico sociale integrata e il progetto personalizzato. L’obiettivo è quello di assicurare servizi e standard di processo uniformi e definire un modello di intervento il più possibile omogeneo e condiviso su tutto il territorio nazionale, armonizzando procedure e strumenti.

La condizione di svantaggio e l’inserimento in programmi di cura e assistenza di servizi sociali, sanitari e/o sociosanitari deve essere certificata dalle pubbliche amministrazioni in una fase antecedente alla domanda dell’Assegno di Inclusione come previsto dall’art. 2, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (convertito con modificazioni dalla legge del 3 luglio 2023, n. 85).
Qualora nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di svantaggio, il richiedente, in fase di presentazione della domanda, deve auto dichiarare il possesso della relativa certificazione specificando:

  • l’amministrazione che l’ha rilasciata;
  • il numero identificativo, ove disponibile;
  • la data di rilascio in cui è avvenuta presa in carico e l’inserimento in un progetto personalizzato o in un programma di cura, con l’indicazione della decorrenza e specificando l’amministrazione responsabile del progetto o del programma, se diversa dall’amministrazione che ha certificato la condizione di svantaggio.

Clicca qui per leggere il decreto

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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