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Al via l’Avviso FonARCom n. 3-2025 con i contributi a fondo perduto la formazione continua dei lavoratori (1-2)

FonARCom – con l’Avviso n. 3/2025 – intende promuovere percorsi di aggiornamento e riqualificazione professionale con un’attenzione prioritaria a tre ambiti strategici:

  • sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con attenzione al benessere psico-fisico dei lavoratori e all’impatto ambientale dei processi produttivi;
  • adeguamento delle competenze professionali, in un’ottica di innovazione, digitalizzazione e riorganizzazione del lavoro;
  • internazionalizzazione delle imprese, promuovendo una visione europea e globale della competitività.

 

I piani formativi possono essere articolati in tre tipologie:

  • interaziendali, rivolti a più imprese con fabbisogni convergenti;
  • settoriali, indirizzati a imprese dello stesso comparto produttivo o appartenenti a una stessa filiera;
  • territoriali, pensati per realtà aziendali operanti in un medesimo contesto geografico, anche con settori differenti.

Il piano formativo deve essere completo, coerente, dettagliato nei contenuti e mirato agli obiettivi prefissati, con indicazione chiara di durata, modalità, destinatari, competenze in uscita.

Ogni percorso formativo deve essere unico e non duplicabile all’interno dello stesso piano.

 

I soggetti proponenti (SP) possono essere:

  • enti di formazione accreditati per la formazione continua presso le regioni e iscritti all’albo referenti FonARCom come “referenti attivi”;
  • istituzioni universitarie autorizzate dal ministero, anch’esse iscritte all’albo;
  • associazioni temporanee di scopo (ATS) tra enti di formazione, università o forme miste.

Lo status di “referente attivo” è riconosciuto secondo due regimi:

  • per gli enti accreditati dopo marzo 2022, è sufficiente la presenza di 5 aziende e 200 lavoratori autorizzati nei primi sei mesi, che diventano 10 aziende e 500 lavoratori successivamente;
  • per i soggetti accreditati con il vecchio regolamento, vale da subito la soglia di 10 aziende e 500 lavoratori. In alternativa, è ammessa l’aggregazione tra più referenti per il raggiungimento dei requisiti, con designazione di un unico SP capofila.

FonARCom ha introdotto meccanismi di premialità ambientale: se il soggetto proponente ha completato almeno il primo step del programma “Green Partner” (in collaborazione con Ciforma), oppure ha attivato corsi con attestazione delle competenze in materia di sostenibilità, il Piano riceve un punteggio aggiuntivo in fase di valutazione.

 

Il soggetto attuatore (SA) coincide obbligatoriamente con lo SP e ha la responsabilità integrale della gestione operativa, amministrativa e rendicontativa del Piano.

Il SA deve garantire il rispetto dei tempi e delle modalità di esecuzione, inclusa la trasmissione del rendiconto certificato entro 2 mesi dalla chiusura delle attività. Il contributo è concesso in forma interamente pubblica, nel rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato.

Il valore minimo del contributo per piano è pari ad € 10.000, quello massimo ad € 550.000 per finestra, anche cumulando la partecipazione come SP o Partner.

Le attività formative devono concludersi entro dodici mesi dall’approvazione del piano, con ulteriori 2 mesi per la rendicontazione. Decorso il termine massimo di 16 mesi, il contributo non sarà più riconosciuto.

 

I soggetti beneficiari (SB) sono esclusivamente le aziende aderenti a FonARCom, individuate tramite codice fiscale, e il cui stato di adesione deve risultare regolarmente attivo al momento dell’inserimento nel Piano Formativo.

Il numero minimo di aziende da coinvolgere per ciascun piano è pari a tre e il mancato raggiungimento di questa soglia, anche in fase di rendicontazione, comporta la riduzione o la revoca del contributo.

Il piano deve inoltre destinare almeno il 15% del contributo totale a favore di aziende che:

  • abbiano aderito al Fondo dal 1° aprile 2025 in poi e non siano state coinvolte in altri Avvisi o strumenti di FonARCom fino alla data di inserimento;
  • abbiano aderito prima del 1° luglio 2022 e non abbiano beneficiato di formazione finanziata dal fondo dal 1° luglio 2022 in avanti.

Il mancato rispetto di tale quota comporta una decurtazione automatica del 15% del contributo rendicontabile. Inoltre, ogni azienda può partecipare a un solo Piano per finestra, pena l’esclusione da tutti i progetti in cui è inserita.

Sono previste premialità nei casi in cui:

  • una delle aziende già individuate nel 30% iniziale sia in possesso di certificazione per la Parità di Genere ai sensi della legge n. 162/2021;
  • il soggetto proponente abbia intrapreso percorsi di sostenibilità ambientale, come previsto dal programma green partner.

 

I soggetti destinatari (SD) dell’Avviso n. 3/2025 sono principalmente a lavoratori/lavoratrici dipendenti, per i quali l’azienda versa il contributo obbligatorio previsto dall’art. 25, legge n. 845/1978.

Rientrano nella platea anche:

  • lavoratori a tempo determinato stagionali, anche nel periodo in cui non sono in servizio;
  • apprendisti;
  • lavoratori in cassa integrazione (CIG), purché in costanza di rapporto di lavoro,

mentre sono esclusi:

  • collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.);
  • dirigenti, titolari e amministratori delle aziende beneficiarie;
  • liberi professionisti con Partita IVA;
  • stagisti, tirocinanti e collaboratori occasionali.

L’avviso consente anche la partecipazione gratuita di uditori, purché effettivamente collegati alle aziende beneficiarie e solo in presenza di percorsi attivati per tali aziende.

 

https://www.fonarcom.it/wp-content/uploads/2025/06/Avviso_03_2025_GENERALISTA-UCS_3-Finestre.pdf  

 

Quali sono le modalità formative e i costi standard

Elemento distintivo dell’avviso n. 3/2025 è l’adozione del sistema di valorizzazione a unità di costo standard (UCS), finalizzato a semplificare la rendicontazione e assicurare maggiore trasparenza nell’uso delle risorse.

Le UCS coprono tutte le componenti connesse all’erogazione della formazione: progettazione, realizzazione, tutoraggio, gestione, valutazione e costi indiretti.

Le modalità formative ammesse comprendono:

– aula frontale (in presenza o da remoto sincrona): da 4 a 6 discenti, con valori UCS da 145 euro a 200 euro/ora, a seconda del numero di partecipanti e della presenza di validazione delle competenze;

– formazione one-to-one: percorsi individuali con UCS pari a 105 euro/ora (o 120 euro con validazione);

– training on the job: valorizzato a 145 euro/ora (163 euro con validazione);

– FAD asincrona/e-learning: UCS fissa pari a 18 euro/ora.

I progetti formativi devono avere una durata compresa tra quattro e ottanta ore, ridotta a due ore minime per i corsi di aggiornamento sicurezza. L’orario giornaliero non può superare le 8 ore, e dopo sei ore continuative è obbligatoria una pausa di almeno trenta minuti.

I piani formativi devono essere conclusi entro dodici mesi dall’approvazione, con ulteriori due mesi disponibili per la presentazione del rendiconto finale certificato. Complessivamente, la durata massima del piano è quindi sedici mesi.

Sul piano finanziario, il contributo massimo concedibile da FonARCom per ciascun piano è pari a 550.000 euro, con un minimo di 10.000 euro.

benefici per azienda sono differenziati in base alla classe dimensionale:

– microimpresa: massimo 6.000 euro (fino a 12.000 euro su più Piani);

– piccola impresa: 10.000 euro (fino a 20.000 euro);

– media impresa: 15.000 euro (fino a 25.000 euro);

– grande impresa: 20.000 (fino a 25.000 euro).

Il contributo è concesso a fondo perduto in regime di aiuti di Stato, secondo il Regolamento de minimis applicabile (

Reg. UE 2831/2023 generale, Reg. 1408/2013 per agricoltura, Reg. 717/2014 per pesca e acquacoltura). Ogni azienda beneficiaria dovrà optare per il regime più idoneo e aggiornare la propria posizione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA).

Il sistema UCS vieta qualsiasi forma di cofinanziamento, con l’unica eccezione delle attività che non rientrano nelle modalità standardizzate, che restano fuori dall’UCS ma sono previste a costi reali.

FonARCom ammette inoltre il ricorso a soggetti delegati (SD) per attività formative specifiche, entro il limite del 30% del contributo. Tali soggetti devono essere:

– enti di formazione accreditati;

– università riconosciute;

– enti in possesso di ISO 9001:2015 IAF37;

– distributori o detentori di esclusiva su software o tecnologie oggetto della formazione.

Le attività di direzione, coordinamento, amministrazione e segreteria non sono delegabili e devono essere svolte direttamente dal personale del Soggetto Attuatore o da professionisti esterni.

È inoltre possibile coinvolgere soggetti partner (PT), anche non terzi rispetto al SA, per attività formative rendicontate a costi reali, fino al 40% del contributo. Anche in questo caso, valgono criteri restrittivi: i PT devono possedere specifici requisiti formativi e non possono ricorrere a subaffidamenti. Le attività affidate a SD e PT non possono superare complessivamente la soglia del 40% del contributo, pena la decurtazione del finanziamento.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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