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Al via le domande di sostegno per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo (1-2)

Il Ministero del Turismo – con il Decreto del Direttore Generale del 13 novembre 2025, prot. n. 261768 – ha definito i termini, le modalità e le procedure operative, per l’accesso ai contributi destinati al sostegno dei costi di locazione degli alloggi per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo.

 

La misura di sostegno è stata prevista dall’art. 14, decreto legge n. 95/2025 che, “al fine di migliorare il benessere dei lavoratori del comparto turistico-ricettivo, ivi inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e di garantire positive ricadute sociali, economiche e occupazionali per le categorie e per i territori interessati”, dispone per gli anni 2025, 2026 e 2027, l’erogazione di contributi volti a sostenere:

  • investimenti per la creazione, riqualificazione e ammodernamento degli alloggi, anche sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, destinati a condizioni agevolate ai lavoratori;
  • costi di locazione degli alloggi.

Il Ministero del Turismo – con decreto del 18 settembre 2025 – ha, poi, individuato i costi ammissibili, i beneficiari e i criteri finalizzati a garantire agli operatori del comparto turistico-ricettivo, soluzioni abitative a condizioni agevolate per i lavoratori del settore.

 

I beneficiari dei contributi sono gli operatori che esercitano attività di impresa nel settore turistico-ricettivo, identificati dai codici Ateco presenti nella tabella 1 allegata al Decreto del 18 settembre 2025:

  • attività dei servizi di alloggio e di ristorazione;
  • altre attività di servizi;
  • attività artistiche, sportive e di divertimento.

Le imprese dovranno essere proprietarie dell’immobile oggetto dell’investimento, oppure disporre dell’immobile anche attraverso un contratto di locazione e con espresso consenso da parte del proprietario.

L’immobile dovrà essere destinato ad esclusivo utilizzo dei dipendenti presso le strutture turistico-ricettive, inclusi quelli impiegati presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, per un periodo non inferiore a nove anni successivi al completamento dell’investimento. Il canone di locazione applicato ai dipendenti dovrà essere “inferiore di almeno il 30% rispetto al valore medio di mercato riferito all’ambito territoriale”.

Le imprese dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere iscritti al Registro delle imprese, alla data di presentazione della domanda, con i codici Ateco richiesti;
  • avere sede legale e operativa in Italia;
  • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente;
  • trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo sottoposti a fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, nonché ad alcuna procedura concorsuale di cui al decreto legislativo n. 14/2019;
  • non essere destinatari di sanzioni interdittive;
  • essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;
  • essere in regola con la normativa antimafia;
  • non incorrere nell’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
  • essere in regola con gli obblighi assicurativi per danni derivanti da eventi catastrofali;
  • essere in regola con gli obblighi normativi vigenti in materia di agibilità degli edifici.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 300 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

    A carico dell’azienda ospitante.

    Lazio

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

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    L’indennità mensile è di 800 euro.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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