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Al via le domande di sostegno per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo (2-2)

Il Decreto Direttore Generale prot. n. 261768/2025 ha, inoltre, previsto che la presentazione delle domande di accesso ai contributi, destinati al sostegno dei costi di locazione degli alloggi per i lavoratori del comparto turistico-ricettivo, dovrà avvenire tramite una procedura informatica, accessibile dal sito web del Soggetto gestore Invitalia.

La piattaforma telematica sarà attiva dalle ore 12:00 del 21 novembre 2025, alle ore 17:00 del 19 dicembre 2025.

 

Il legale rappresentante dell’impresa dovrà accedere alla procedura informatica tramite Spid e censire l’impresa tramite un’apposita funzionalità presente nella procedura stessa.

Ciascuna impresa proponente può presentare una sola domanda di accesso alle agevolazioni e i contributi possono riguardare anche diverse unità immobiliari, purché situate nella stessa provincia della struttura turistico-ricettiva, e comunque nel raggio di 40 chilometri dalla stessa.

 

Per i costi di locazione degli alloggi, l’impresa ha diritto ad un contributo massimo di € 3.000 all’anno per posto letto, diretto alla spesa dei canoni di locazione recanti una riduzione di almeno il 30% del valore medio di mercato, aventi una durata minima di cinque anni e fino ad un massimo di dieci anni.

Il contributo è concesso sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.

 

Il 14 novembre 2025, il Ministero del Turismo – con il Decreto del Direttore Generale prot. n. 262639 – ha parzialmente modificato il DDG prot. n. 261768/2025, relativamente al criterio F “Certificazioni della parità di genere” di cui all’art. 12, comma 3, del decreto richiamato.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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