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Al via le misure Autoimpiego Centro Nord e Resto al Sud 2.0 (1-2)

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Nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2025, n. 192 è stato pubblicato il decreto MLPS 11 luglio 2025, recante “Criteri e modalità attuative degli esoneri introdotte dagli articoli 17 e 18 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95 (Autoimpiego e Resto al SUD)”.

 

Sono ammissibili alle agevolazioni le iniziative economiche avviate dai soggetti beneficiari nel mese precedente la data di presentazione della domanda di agevolazione inattive alla medesima data.

Le iniziative economiche devono essere finalizzate all’avvio di attività:

  • di lavoro autonomo mediante apertura di partita IVA;
  • di impresa individuale regolarmente iscritta al Registro delle imprese;
  • di impresa in forma societaria, regolarmente iscritta al Registro delle imprese, nelle seguenti forme giuridiche:
  1. società in nome collettivo;
  2. società in accomandita semplice;
  3. società a responsabilità limitata;
  4. società cooperativa;
  • libero-professionali anche nella forma di società tra professionisti.

 

Non sono ammessi i titolari ovvero i soci di un’attività che, anche se cessata nei sei mesi precedenti la presentazione della domanda, risulta avere un codice Ateco identico, fino alla terza cifra di classificazione delle attività economiche, a quello corrispondente all’iniziativa economica oggetto della domanda di agevolazione.

 

Le misure previste sono articolate in due categorie diverse:

  1. Autoimpiego Centro-Nord Italia – ACN, destinata alle aziende con sede nel Centro-Nord Italia
  2. Resto al Sud 2.0 – RSUD, per le aziende che operano nel Mezzogiorno.

 

Con riferimento ad Autoimpiego Centro-Nord Italia (ACN), possono richiedere i contributi le iniziative economiche la cui sede operativa è ubicata nei territori delle regioni Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Umbria e Marche.

Le iniziative economiche possono richiedere un contributo a fondo perduto, in forma di voucher:

  • pari al 100% dell’investimento da realizzare;

entro il limite di € 30.000 per singola iniziativa economica, elevato ad € 40.000 nel caso di acquisto di beni e servizi innovativi, tecnologici e digitali o di beni diretti ad assicurare la sostenibilità ambientale o il risparmio energetico.

 

Sono ammissibili al contributo in forma di voucher le seguenti spese, purché strettamente ed esclusivamente connesse e funzionali alle esigenze produttive e gestionali dell’iniziativa economica da avviare:

  • macchinari, impianti, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica;
  • programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni, ivi comprese le licenze d’uso software, la progettazione e sviluppo di software applicativi, di piattaforme digitali e di App;
  • immobilizzazioni immateriali, con particolare riferimento all’acquisizione di competenze finalizzato allo sviluppo di prodotti, servizi, processi ad alto contenuto tecnologico, alla progettazione e sviluppo di portali web a scopo promozionale e del visual o digital brand, alla ideazione e realizzazione di marchi e denominazioni;
  • consulenze tecnico-specialistiche finalizzate:

– alla progettazione e sviluppo di soluzioni innovative sia di processo che di prodotto;

– alla progettazione, sviluppo, realizzazione e analisi di prototipi, modelli, stampi e matrici;

– alle certificazioni ambientali e/o energetiche.

 

Le consulenze devono essere prestate da ETS e sono ammissibili nel limite del 30% dell’importo complessivo del contributo in forma di voucher.

 

Sono comunque escluse dal contributo le spese relative:

  • all’acquisto di terreni;
  • all’acquisto o ristrutturazione di immobili;
  • a consulenze per la predisposizione della domanda di agevolazione;
  • a consulenze legali, fiscali e tributarie.

 

Le spese devono essere sostenute entro nove mesi, prorogabili una sola volta fino ad un massimo di dodici mesi.

 

È possibile, inoltre, richiedere un contributo a fondo perduto per la realizzazione di programmi di investimento organici e funzionali.

Nel dettaglio:

  • per i programmi di investimento di importo complessivo fino ad € 120.000 il contributo può essere concesso fino al 65% del programma di investimento ammesso;
  • per i programmi di investimento di importo superiore ad € 120.000 e non superiore ad € 200.000, il contributo può essere concesso fino al 60% del programma di investimento ammesso.

 

Nell’ambito dei programmi di investimento sono ammissibili al contributo, purché strettamente necessarie alle esigenze produttive e gestionali dell’iniziativa economica da avviare, le seguenti spese:

  • opere edili relative ad interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria, nel limite del 50% del programma di investimento ammesso alle agevolazioni;
  • macchinari, impianti, attrezzature ed arredi nuovi di fabbrica;
  • programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e delle telecomunicazioni, ivi comprese le licenze d’uso software, la progettazione e sviluppo di software applicativi, di piattaforme digitali e di App;
  • immobilizzazioni immateriali, con particolare riferimento all’acquisizione di competenze finalizzato allo sviluppo di prodotti, servizi, processi ad alto contenuto tecnologico, alla progettazione e sviluppo di portali web a scopo promozionale e del visual o digital brand, alla ideazione e realizzazione di marchi e denominazioni;
  • consulenze tecnico-specialistiche finalizzate alla progettazione e sviluppo di soluzioni innovative sia di processo che di prodotto, alla progettazione, sviluppo, realizzazione e testing di prototipi, modelli, stampi e matrici, alle certificazioni ambientali e/o energetiche.

 

Le consulenze sono ammissibili nel limite del 30% dell’importo complessivo del programma di investimento.

Sono comunque escluse dal contributo le spese relative a consulenze per la predisposizione della domanda di agevolazione e a consulenze legali, fiscali e tributarie.

Le spese devono essere effettuate e pagate entro sedici mesi prorogabili una sola volta fino ad un massimo di venti mesi dalla data del provvedimento di concessione.

 

Se i contributi sono destinati ai disoccupati GOL beneficiari NASpI, tali soggetti possono cumulare i medesimi contributi esclusivamente nel caso di richiesta di erogazione del trattamento di disoccupazione in unica soluzione, al fine di utilizzarli come capitale d’avvio da conferire alle iniziative finanziate.

 

Le domande di agevolazione possono essere presentate esclusivamente dalla persona fisica o giuridica che intende avviare l’attività di autoimpiego, e devono:

  • essere compilate esclusivamente per via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione nel sito di Invitalia, previa l’identificazione on line del compilatore tramite il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • essere firmate digitalmente, ex Dlgs. 7 marzo 2005, n. 82, dal titolare, in caso di attività esercitate in forma individuale, ovvero dal rappresentante legale nel caso di società.

Le domande devono essere corredate dalla descrizione dell’iniziativa da avviare.

 

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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