L’art. 24-bis, Dlgs. n. 148/2015, ha istituito un nuovo incentivo occupazionale “dedicato” ai datori di lavoro intenzionati ad assumere (con contratto a tempo determinato di almeno 12 mesi, ovvero a tempo indeterminato) i beneficiari dell’AdRCIGS.
L’INPS – con Circolare del 27 giugno 2020, n. 77 – ha finalmente reso note le istruzioni operative per la fruizione delle suddette agevolazioni contributive: in tal senso, l’incentivo consiste nell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nella misura del 50% dell’ammontare dei contributi medesimi (nel limite massimo di importo pari ad € 4.030 annui, rivalutabile sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati) per le assunzioni dei beneficiari di un assegno di ricollocazione.
La soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari ad € 335,83 (€ 4.030,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di € 10,83 (€ 335,83/31 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
L’incentivo spetta per le assunzioni, anche a scopo di somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato.
Rientrano nel campo di applicazione dell’agevolazione anche i rapporti di apprendistato.
L’incentivo è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Il beneficio non spetta, invece, nelle seguenti ipotesi:
- contratto di lavoro domestico;
- contratto di lavoro intermittente;
- prestazioni di lavoro occasionale, ex art. 54-bis, decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.