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Alluvione Emilia Romagna, ammortizzatore sociale unico e lavoratori somministrati

L’INPS – con Messaggio del 01 agosto 2023, n. 2857 – è intervenuto in merito all’ammortizzatore sociale “unico”, riconosciuto in favore di datori di lavoro e dipendenti del settore privato (compreso quello agricolo) colpiti dagli straordinari eventi alluvionali che, nel corso del mese di maggio 2023, hanno interessato, in particolare, numerosi territori della Regione Emilia-Romagna, fornendo alcuni chiarimenti e istruzioni operative relativamente al riconoscimento della misura in favore dei lavoratori somministrati che svolgevano/svolgono la propria attività lavorativa in sedi produttive/operative del datore di lavoro utilizzatore ubicate nei territori interessati dagli eccezionali eventi metereologici, ma sono formalmente alle dipendenze di Agenzie di somministrazione aventi sedi in località diverse dai citati territori.

Al riguardo, laddove la prestazione di lavoro somministrato sia stata o venga eseguita presso un utilizzatore la cui sede produttiva/operativa è ubicata in uno dei territori colpiti dalle alluvioni, l’ammortizzatore unico può essere riconosciuto a prescindere dall’ubicazione della sede legale o operativa dell’Agenzia di somministrazione.
Di contro, qualora il lavoratore somministrato dipenda da un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa nei territori alluvionati, ma abbia svolto/svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in ambiti territoriali differenti, la prestazione non potrà essere riconosciuta.
In ogni caso, l’ammortizzatore unico può essere riconosciuto al lavoratore somministrato che, alla data del 2 maggio 2023 risulti essere residente o domiciliato in uno dei Comuni alluvionati e che sia stato o sia impossibilitato a recarsi al lavoro, a prescindere dalla circostanza che l’attività lavorativa, presso un datore di lavoro utilizzatore, venga svolta all’interno o al di fuori dei territori colpiti.

Ai fini della presentazione della domanda relativa ai lavoratori somministrati, le Agenzie di somministrazione, in qualità di datori di lavoro, devono trasmettere un flusso in formato .csv con alcune informazioni aggiuntive rispetto alla ordinaria gestione della pratica.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

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