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Ampliate dall’INPS le tutele per malattia e degenza ospedaliera

L’INPScon Circolare del 19 novembre 2019, n. 141 – è intervenuta in merito al recente ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla Gestione Separata per malattia ed indennità di degenza ospedaliera.
Com’è noto, tali tutele riguardano i lavoratori cui risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla suddetta Gestione Separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento o di inizio del periodo indennizzabile.
Al riguardo, l’INPS ha reso noto che le indennità di malattia e di degenza ospedaliera, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 5 settembre 2019 (data di entrata in vigore della legge n. 128/2019), vengono riconosciuti se:

  • nei 12 mesi precedenti l’evento risulti attribuito, cioè accreditato, almeno 1 mese di contribuzione nella Gestione Separata;
  • reddito individuale, assoggettato a contributo, presso la Gestione Separata non è superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno.
  • La misura dell’indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100%.

    Per le degenze iniziate a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità, calcolata su 280,94 euro, corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, ad:
    a) € 44,95, in caso di accrediti contributivi da 1 a 4 mesi;
    b) € 67,43, in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
    c) € 89,90, in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.

    La misura dell’indennità di malattia è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata.

    Per gli eventi di malattia iniziati a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità viene calcolata su € 280,94 e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, ad:
    a) € 22,48, se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
    b) € 33,71, se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
    c) € 44,95, se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.

    Vai sul sito dell’INPS per leggere la Circolare

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      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
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      A carico dell’azienda ospitante.

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      • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
      • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
      • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

      CHI SONO I DESTINATARI?

      Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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      Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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      In qualsiasi momento.

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