L’INPS – con Circolare del 19 novembre 2019, n. 141 – è intervenuta in merito al recente ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla Gestione Separata per malattia ed indennità di degenza ospedaliera.
Com’è noto, tali tutele riguardano i lavoratori cui risulti attribuita una mensilità della contribuzione dovuta alla suddetta Gestione Separata nei dodici mesi precedenti la data di inizio dell’evento o di inizio del periodo indennizzabile.
Al riguardo, l’INPS ha reso noto che le indennità di malattia e di degenza ospedaliera, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 5 settembre 2019 (data di entrata in vigore della legge n. 128/2019), vengono riconosciuti se:
La misura dell’indennità di degenza ospedaliera è aumentata del 100%.
Per le degenze iniziate a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità, calcolata su 280,94 euro, corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, ad:
a) € 44,95, in caso di accrediti contributivi da 1 a 4 mesi;
b) € 67,43, in caso di accrediti contributivi da 5 a 8 mesi;
c) € 89,90, in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.
La misura dell’indennità di malattia è pari al 50% dell’importo corrisposto a titolo di indennità per degenza ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla Gestione Separata.
Per gli eventi di malattia iniziati a decorrere dal 5 settembre 2019, l’indennità viene calcolata su € 280,94 e corrisponde, per ogni giornata indennizzabile, ad:
a) € 22,48, se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 1 a 4 mensilità di contribuzione;
b) € 33,71, se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
c) € 44,95, se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.