Dopo che il 23 novembre 2020, l’ANPAL aveva pubblicato 56 nuove FAQ rivolte ai datori di lavoro, ai lavoratori ed agli enti di formazione, con i primi chiarimenti sul Fondo Nuove Competenze (il fondo per l’innovazione rivolta ai datori di lavoro e ai lavoratori e che favorisce il rilancio delle politiche attive), nei giorni successivi (27 novembre e 02 dicembre) sono stati pubblicati ulteriori chiarimenti in merito alla tematica in specie.
Al riguardo, nella sez. “Progetto formativo e soggetti erogatori” sono state inserite le seguenti FAQ:
- A parte la registrazione della formazione, deve esserci un ente esterno che certifica le competenze acquisite? Sarebbe preferibile l’attestazione/certificazione delle competenze acquisite da parte di un soggetto terzo.
- Le fasce professionali di collaboratori coinvolti nel FNC devono essere omogenee (esempio stesso percorso formativo per tutti i segretari di ricevimento) o è possibile selezionare platee ad hoc – esempio specifici percorsi di formazione ad hoc per alcuni colleghi che dovranno ricoprire nuovi ruoli? I lavoratori destinatari degli interventi formativi devono essere individuati in sede di accordo sindacale in relazione ai fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze a seguito delle innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa. Conseguentemente, il progetto formativo dovrà definire gli obiettivi da perseguire per ciascun lavoratore o per ciascuna tipologia di lavoratori.
Per quanto riguarda la modalità di presentazione delle istanze, viene precisato che non esiste un format di accordo collettivo per la rimodulazione dell’orario di lavoro (necessario per accedere alle risorse stanziate) ma che questo deve contenere una serie di informazioni, quali:
- le innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell’impresa
- i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze a seguito delle innovazioni di cui sopra
- l’adeguamento formativo necessario per qualificare e riqualificare il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuati con eventuale conseguimento di una qualificazione di almeno livello EQF 3 o4
- la previsione dei progetti formativi
- il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento
- il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per sviluppo delle competenze.
Quanto al progetto formativo che deve essere allegato all’istanza, l’ANPAL ha ribadito che non esiste alcun format che i datori di lavoro devono utilizzare.
In tal senso, è necessario riportare le seguenti informazioni:
- individuazione delle competenze possedute dal lavoratore
- personalizzazione dei percorsi coerente con gli standard professionali e di qualificazione definiti nell’ambito del Repertorio nazionale, ex art. 8, Dlgs. n. 13/2013
- svolgimento delle attività formative
- durata
- soggetto erogatore della formazione.
- messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite con i percorsi, con l’indicazione dei soggetti incaricati a tale attività, in conformità con le disposizioni della Regione o Provincia Autonoma secondo le specifiche del Dlgs. n. 13/2013.