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Approvata in CdM la proroga dello stato d’emergenza al 31 marzo 2022

In data 14 dicembre 2021, il Consiglio dei Ministri n. 51 ha approvato il decreto legge, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.
Tra gli aspetti più rilevanti, si segnala che fino al 31 marzo 2022 è prorogato lo stato di emergenza (attualmente, in vigore fino al 31 dicembre 2021).

Da un punto di vista lavoristico, tale disposizione:

  • consente sia ai dipendenti pubblici che a quelli privati, di ricorrere allo smart working, derogando ad accordi sindacali o individuali con l’azienda. Non scatta, quindi, l’obbligo di sottoscrizione degli accordi individuali contenuti, tra l’altro, nel recente protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile per la contrattazione collettiva, nazionale, aziendale e/o territoriale, siglato il 7 dicembre per il settore privato;
  • prevede la pubblicazione di un decreto ministeriale con il quale sono individuate “le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 31 marzo 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto”;
  • proroga i congedi parentali al 50% per i lavoratori dipendenti genitori di figlio convivente minore di 14 anni, la cui attività didattica o educativa in presenza sia sospesa o il figlio stesso risulti positivo al COVID-19 ovvero, in quarantena;

Il provvedimento in specie non prevede alcuna misura sull’obbligo di mascherine all’aperto.

Clicca e leggi la convocazione del Consiglio dei Ministri n. 51

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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