In data 14 dicembre 2021, il Consiglio dei Ministri n. 51 ha approvato il decreto legge, recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”.
Tra gli aspetti più rilevanti, si segnala che fino al 31 marzo 2022 è prorogato lo stato di emergenza (attualmente, in vigore fino al 31 dicembre 2021).
Da un punto di vista lavoristico, tale disposizione:
- consente sia ai dipendenti pubblici che a quelli privati, di ricorrere allo smart working, derogando ad accordi sindacali o individuali con l’azienda. Non scatta, quindi, l’obbligo di sottoscrizione degli accordi individuali contenuti, tra l’altro, nel recente protocollo Nazionale sul lavoro in modalità agile per la contrattazione collettiva, nazionale, aziendale e/o territoriale, siglato il 7 dicembre per il settore privato;
- prevede la pubblicazione di un decreto ministeriale con il quale sono individuate “le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 31 marzo 2022, la prestazione lavorativa è normalmente svolta in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione, e specifiche attività di formazione professionale sono svolte da remoto”;
- proroga i congedi parentali al 50% per i lavoratori dipendenti genitori di figlio convivente minore di 14 anni, la cui attività didattica o educativa in presenza sia sospesa o il figlio stesso risulti positivo al COVID-19 ovvero, in quarantena;
Il provvedimento in specie non prevede alcuna misura sull’obbligo di mascherine all’aperto.
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