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Approvato dalla Commissione Europea l’incentivo occupazionale Donne svantaggiate – II semestre 2022

La Commissione Europea – con Decisione del 19 giugno 2023, C(2023) 4063 final – ha definitivamente dato il via libera al II semestre 2022 (beneficio sperimentale introdotto dalla legge n. 178/2020 per le assunzioni di donne “svantaggiate” effettuate nel biennio 2021-2022) ed a tutto il 2023 (ancorché, la base legale è diventata la legge n. 197/2022).

Com’è noto, l’art. 1, commi 16-19, ha introdotto l’esonero contributivo per l’assunzione di donne nel biennio 2021/2022, pari alla misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per la durata di 12 mesi (elevabili a 18 in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato) e nel limite massimo di € 6.000 annui.
Tale misura estende quanto previsto dall’art. 4, commi 8-11, legge n. 92/2012.
L’incentivo spetta per:

  • le assunzioni a tempo determinato;
  • le assunzioni a tempo indeterminato;
  • le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

Il requisito di svantaggio della lavoratrice deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio, ovvero alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato.
Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.
Pertanto, il beneficio può trovare applicazione anche:

  • nelle ipotesi di trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine non agevolati dalla legge n. 178/2020 e che, in tali fattispecie, l’incentivo spetta per 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione;
  • in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.

L’INPS – con Messaggio n. 3809/2021 – ha precisato che, con decorrenza 11 novembre 2021, i datori di lavoro interessati devono trasmettere istanza preventiva on-line finalizzata per la fruizione dell’incentivo. A tal fine è necessario compilare e trasmettere il modulo “92-2012”, presente all’interno del “Cassetto previdenziale.
Il modulo è stato rivisitato al fine di prendere atto della diversa disciplina ex lege n. 178/2020.
Per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione) è necessario provvedere alla compilazione di una singola comunicazione on-line.
Nel caso in cui l’azienda abbia già trasmesso il modello per la fruizione dell’incentivo pari al 50% dei contributi datoriali (incentivo strutturale ex Legge n. 92/2012), per le assunzioni o trasformazioni effettuate nel corso del corrente anno, la stessa rimane valida ed efficace ai fini della fruizione dell’esonero in misura totale.

L’INPS – con Circolare del 23 giugno 2023, n. 58 – ha reso note le istruzioni per la fruizione della misura di legge in oggetto, con particolare riguardo alle modalità di compilazione delle dichiarazioni contributive da parte dei datori di lavoro.

Clicca qui per scoprire la circolare INPS.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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