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Approvato il cd. decreto Fiscale con alcune novità di natura lavoristica

In data 15 ottobre 2021, il Consiglio dei Ministri n. 41 ha approvato il decreto legge recante “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.

Andando nel dettaglio, il provvedimento in specie prevede:

  • la possibilità di estendere la domanda di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga per una “durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021”. Per le agevolazioni concesse non è previsto alcun contributo addizionale, ma “nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l’anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga”. Ulteriori 9 settimane di cassa integrazione ordinaria sono concesse anche ai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili;
  • il rinnovo, fino al 31 dicembre 2021, dei congedi parentali per i figli in DAD, che svolgono didattica a distanza, o in quarantena. Viene, infatti previsto che “il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di anni quattordici, alternativamente all’altro genitore, può astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto” (si tratta, cioè, del congedo parentale straordinario per i genitori con i figli fino a 14 anni). Inoltre il beneficio per i genitori di figli con disabilità viene riconosciuto “a prescindere dall’età del figlio, per la durata dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché per la durata della quarantena del figlio ovvero nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza o il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura”. Il congedo potrà, comunque, essere fruito sia in forma giornaliera che oraria ed è pari al 50% della retribuzione. I liberi professionisti iscritti in via esclusiva alla gestione separata avranno diritto a fruire del beneficio per ciascuna giornata indennizzabile secondo la base di calcolo utile per la determinazione dell’indennità di maternità.

I lavoratori autonomi iscritti all’INPS potranno ugualmente beneficiare della prestazione, ma la percentuale del 50% verrà, in questo caso, applicata alla retribuzione convenzionale giornaliera stabilita in relazione alla tipologia di lavoro svolto. L’indennità sarà erogata anche a favore dei lavoratori autonomi non iscritti all’INPS solo dopo, però, il via libera delle casse previdenza. Il decreto legge stabilisce che in “caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, uno dei genitori, alternativamente all’altro, ha diritto, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro”;

  • la modifica alle condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni: si passa, infatti, al 10% e non più 20% del personale “in nero” presente sul luogo di lavoro. Non è più richiesta alcuna “recidiva” ai fini della adozione del provvedimento che scatterà subito a fronte di gravi violazioni prevenzionistiche. La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede altresì l’impossibilità, per l’impresa destinataria del provvedimento, di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione. Nel caso in cui vengano accertate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, è prevista la sospensione dell’attività, anche senza la necessità di una reiterazione degli illeciti. Per poter riprendere l’attività produttiva è necessario non soltanto il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, ma anche il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. L’importo è raddoppiato se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.

Leggi il Comunicato stampa.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    In qualsiasi momento.

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    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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