Com’è noto, nei casi di assenza a visita di controllo domiciliare, disposta sia d’ufficio che su richiesta del datore di lavoro, il lavoratore pubblico del Polo unico è tenuto a presentare o a trasmettere all’Istituto la documentazione giustificativa nei soli casi in cui questa presenti caratteri prettamente sanitari.
Tale adempimento riguarda, altresì, anche i lavoratori del settore privato non aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia da parte dell’INPS, nonché i lavoratori pubblici non rientranti nell’ambito di applicazione della normativa sul Polo unico.
In tali casi, infatti, l’INPS – non erogando alcuna prestazione previdenziale a tutela della malattia – può solo esprimere un parere medico-legale sulla giustificabilità dell’assenza in occasione dell’accertamento disposto; viene, dunque, rimessa al datore di lavoro la valutazione finale di competenza sulla giustificazione dell’assenza, sia per motivi sanitari.
L’INPS – con Messaggio del 29 marzo 2019, n. 1270 – ha ricordato che i lavoratori pubblici del Polo unico, nonché i lavoratori del settore privato non aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia da parte dell’Istituto stesso, sono tenuti – in caso di assenza ad una visita di controllo domiciliare – a presentare o a trasmettere all’INPS la documentazione giustificativa solamente quando questa contenga caratteri prettamente sanitari.
Il controllo operato dall’INPS, non erogando alcuna prestazione previdenziale, si limiterà ad un parere medico-legale sulla giustificabilità dell’assenza in occasione dell’accertamento disposto.
Scopri di più sulla Comunicazione delle valutazioni medico-legali dell’Inps nei casi di assenza a visita di controllo domiciliare