L’INPS – con Messaggio del 26 febbraio 2026, n. 685 – è intervenuto in materia di incentivi all’autoimprenditorialità giovanile, aggiornando l’elenco delle attività ammesse al contributo economico previsto dall’art. 21, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (convertito con modificazioni dalla legge 4 luglio 2024, n. 95).
Com’è noto, art. 21, comma 3 del decreto cd. Coesione ha introdotto un aiuto economico per i soggetti che non hanno compiuto i trentacinque anni di età e che hanno avviato sul territorio nazionale, a decorrere dal 01 luglio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, un’attività di impresa o libero professionale in settori considerati strategici per lo sviluppo di nuove tecnologie e la transizione digitale ed ecologica.
Al fine di attualizzare l’applicazione dei criteri classificatori previsti dal decreto attuativo per l’ammissione al beneficio, la Circolare INPS n. 148/2025 (che ha illustrato la disciplina del contributo economico previsto dal decreto legge n. 60/2024) ha riportato, nell’Allegato n. 1, l’elenco che individua i corrispondenti codici ATECO 2025.
Ora l’INPS, con Messaggio n. 685/2026, ha comunicato che il predetto elenco è stato integrato con l’inserimento del codice ATECO 2025 72.20.01 “Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo dell’archeologia” nell’ambito dei primi 2 digit dei codici ammessi dal decreto attuativo.
In disparte, è opportuno ricordare che l’art. 21, comma 1 ha previsto uno sgravio contributivo del soggetto under 35 che decide di “diventare” imprenditore: ebbene, tale sgravio contributivo (cessato al 31/12/2025, come tutti gli altri declinati nel decreto legge Coesione), non è stato prorogato dalla legge di conversione del decreto legge cd. Milleproroghe.
Infatti, la legge n. 26/2026, ha prorogato (con modalità ed intensità differenti) i seguenti incentivi:
- Bonus Giovani (art. 22)
- Bonus Donne (art. 23)
- Bonus ZES (art. 24).




