L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 6 agosto 2025, n. 204 – è intervenuta sul quesito proposto da una fondazione ITS che eroga borse di studio, finanziate con il PNRR con gli stessi criteri di assegnazione già in uso per i percorsi universitari e AFAM, per la frequenza dei percorsi formativi ITS Academy agli studenti e per la copertura delle eventuali spese di vitto, alloggio e/o viaggio.
Com’è noto, costituiscono redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente ex art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR, le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.
Per la nozione di borsa di studio si deve far riferimento alle erogazioni attribuite a favore di soggetti, anche non studenti, per sostenere l’attività di studio o di ricerca scientifica, di specializzazione, etc..
Relativamente agli assegni, premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, la Circolare MEF del 23 dicembre 1997, n. 326 ha precisato che rientrano nel novero di tali erogazioni oltre quelle relative ai corsi di specializzazione, qualificazione o riqualificazione per fini di studio o di addestramento professionale, anche quelle per corsi finalizzati ad una futura eventuale occupazione di lavoro, mentre sono comunque da escludere dalla previsione di cui alla richiamata lett. c) le spese sostenute ai fini delle selezioni preliminari del personale da assumere.
L’Agenzia delle Entrate – con Risoluzione del 25 novembre 2009, n. 280/E – ha precisato che tale disposizione è riferita a tutte le erogazioni finalizzate allo studio e alla formazione professionale, ad esclusione di quelle espressamente esenti e di quelle collegate ad un rapporto di lavoro dipendente.
Nella successiva Risoluzione del 21 novembre 2002, n. 365/E, è stato poi chiarito che al di fuori delle ipotesi di esenzione tassativamente previste dalla legge, eventuali borse di studio ed altre somme corrisposte per fini di studio e formazione professionale devono essere, in ogni caso, assoggettate ad imposizione secondo le modalità previste dalla citata lett. c).
Pertanto, dal periodo di imposta 2025, le borse di studio corrisposte dalle ITS Academy sono esenti dall’IRPEF e, conseguentemente, sono escluse dalla base imponibile IRAP ai sensi dell’art. 10-bis del
Dlgs. n. 446/1997.