In data 16 febbraio 2024 è stato rinnovato il contratto collettivo nazionale di lavoro per gli studi professionali.
Il testo – in vigore dal 01 marzo 2024 fino al 28 febbraio 2027 – prevede le seguenti novità per quanto attiene la parte economica.
Si prevede un aumento contrattuale così riportato (da erogarsi in 4 tranche):
Quadri (ex 1s) | 303,00 euro |
1 | 269,00 euro |
2 | 234,00 euro |
3s | 217,00 euro |
3 | 215,00 euro |
4s | 208,00 euro |
4 | 201,00 euro |
5 | 187,00 euro |
Inoltre, è previsto l’importo “una tantum”, pari ad € 400, da corrispondersi in due tranches:
- € 200,00 a maggio 2024;
- € 200,00 a maggio 2025.
L’importo – che può essere erogato anche attraverso gli strumenti del welfare – deve considerarsi omnicomprensivo di tutti gli istituti diretti ed indiretti e non saranno pertanto utili ai fini del computo del TFR. Con riferimento alla parte normativa, si segnalano le seguenti novità:
- Riduzione annua – ai lavoratori assunti dopo l’entrata in vigore del CCNL 16 febbraio 2024 viene confermata la maturazione progressiva dei rol già stabilita dal precedente CCNL;
- Ex festività – in sostituzione delle festività abolite spettano 32 ore di permessi retribuiti all’anno. In alternativa viene corrisposto, in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un importo pari alla retribuzione normale giornaliera (comprensiva di ogni elemento accessorio). Tale trattamento spetta anche al lavoratore che, in occasione di un’ex festività sia in assenza retribuita (ferie, congedo matrimoniale, malattia, etc.);
- Malattia – l’integrazione economica a carico dello studio in caso di malattia è dovuta anche nel periodo di prova. Nei casi di comporto aggiuntivo non è più previsto il rimborso del 50% da parte dell’Ente bilaterale per il 9° mese;
- Maternità – per gli eventi verificatisi dal 1° gennaio 2025 l’indennità di maternità corrisposta dall’Inps per i periodi di congedo obbligatorio verrà integrata in modo da raggiungere il 90% della retribuzione mensile;
- Congedo matrimoniale – l’istituto spetta anche in caso di unione civile;
- Permessi – i lavoratori hanno diritto a permessi retribuiti nella misura di 3 giorni lavorativi per natalità e 3 giorni lavorativi per lutti familiari (anche relativi ad affini);
- Diritto allo studio – le 40 ore annue di permessi per diritto allo studio sono aggiuntive ai giorni concessi per le sessioni di esami;
- Apprendistato – dopo il conseguimento della qualifica, diploma professionale o diploma di istruzione secondaria superiore il contratto può essere trasformato in apprendistato professionalizzante: la durata massima complessiva dei due rapporti è di 5 anni, prorogabile di 1 anno in caso di mancato conseguimento del titolo. La disciplina sull’anzianità di servizio e sugli scatti di anzianità è applicabile anche agli apprendisti, a decorrere dalla data di assunzione. Viene, inoltre, disciplinato l’apprendistato per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche;
- Lavoro a termine – la durata massima del contratto a termine è di 24 mesi e sono indicate le causali contrattuali di applicazione. Introdotte ulteriori ipotesi di non applicazione dei limiti di assumibilità;
- Contratto di somministrazione – indicate le percentuali massime rispetto ai contratti a tempo indeterminato e ai contratti a termine. I contratti di somministrazione a tempo indeterminato non possono eccedere il 20% dei contratti a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipula del contratto;
- Lavoro a tempo parziale – la variazione temporale della prestazione a tempo parziale (clausola flessibile) va comunicata con un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi;
- Lavoro intermittente – il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato anche nel caso di implementazione di processi di digitalizzazione, con il preavviso indicato nell’accordo;
- Lavoro agile – il rapporto può essere attivato, con accordo individuale stipulato per iscritto, con tutti i dipendenti, anche a tempo determinato o part time. L’accordo individuale deve specificare la programmazione annuale, mensile o settimanale, che può essere modificata con un preavviso di almeno 24 ore e le pause di disconnessione.