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Codice degli appalti, parità di genere e tutela della disabilità

Nella Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2023, n. 173 è stato pubblicato il decreto 20 giugno 2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Dipartimento per le politiche della famiglia), recante “Linee guida volte a favorire le pari opportunità generazionali e di genere, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti riservati”.

L’art. 61, Dlgs. n. 36/2023 riconosce alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti la possibilità di riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto e quelle di concessione – o la possibilità di riservarne l’esecuzione – a operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l’integrazione delle persone con disabilità o svantaggiate, oppure la possibilità riservarne l’esecuzione nel contesto di programmi di lavoro protetti quando almeno il 30% dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati.
Il comma 2 del medesimo articolo dispone, inoltre, che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti prevedano, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti – come requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell’offerta – meccanismi e strumenti idonei a realizzare le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Gli operatori economici pubblici e privati, che occupano oltre 50 dipendenti, devono infatti produrre, a pena di esclusione dalla gara, copia dell’ultimo rapporto sulla situazione del personale che essi sono tenuti a redigere secondo quanto disposto dall’art. 46 del Codice delle pari opportunità, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a 15 dipendenti e non superiore a 50 sono invece tenuti consegnare alla stazione appaltante – e alle rappresentanze sindacali aziendali e al consigliere e alla consigliera regionale di parità – entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta.

La mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile – a differenza di quanto previsto per il rapporto sulla situazione del personale – non conduce all’esclusione dalla gara, ma all’applicazione delle penali che dovranno essere commisurate in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni dello stesso.
Tuttavia, la mancata produzione della relazione di genere comporta l’impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi, a ulteriori procedure di affidamento afferenti ai contratti riservati.

I medesimi operatori economici (da 15 a 50 dipendenti) devono inoltre consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l’avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 68/1999.
Anche in questo caso la mancata presentazione non determina l’esclusione dalla gara, ma la sola applicazione delle penali.

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    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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