Il decreto legge cd. Rilancio (approvato in Consiglio dei Ministri del 13 maggio 2020, n. 45) ha istituito il REM (reddito d’emergenza) quale misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari, erogato dall’INPS in due quote ciascuna pari all’ammontare di € 400 (le domande devono essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020).
Il reddito di emergenza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della domanda (termine ultimo: 30 giugno 2020), dei seguenti requisiti:
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a) residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
b) un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una specifica soglia reddituale;
c) un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di € 10.000, incrementata di € 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di € 20.000. Il massimale è incrementato di € 5.000 in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE;
d) un valore dell’ISEE inferiore ad € 15.000.
Il REM non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito:
- una delle cd. indennità COVID-19, ex decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020);
- una delle indennità disciplinate in attuazione dell’art. 44 (cd. “reddito di ultima istanza”) del medesimo decreto legge.
- essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
- essere titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore ad una specifica soglia reddituale;
- essere percettori di Reddito di Cittadinanza, del 2019, ovvero le misure aventi finalità analoghe normate dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
Il REM, inoltre, è incompatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
Il Reddito di Emergenza è riconosciuto ed erogato dall’INPS. Le richieste potranno essere effettuate anche per il tramite dei CAF e dei Patronati. I controlli sul rispetto dei requisiti richiesti verranno effettuati dell’INPS e dall’Agenzia delle Entrate.