Nella Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2021, n. 181 è stata pubblicata la legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”.
Grosse novità per quanto riguarda alcune modifiche al Codice degli appalti.
Al riguardo, vengono prorogate dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 le procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sottosoglia, attraverso l’aumento della soglia per procedere con affidamenti diretti e possibilità di utilizzare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando).
Viene, poi, innalzato ad € 139.000 il limite per l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici; rimane ferma l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, comunque nel rispetto del principio di rotazione.
Si prevede, inoltre, la procedura negoziata con 5 operatori per i lavori oltre € 150.000 e fino ad € 1.000.000.
Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione e fino a soglia UE, l’invito deve riguardare almeno dieci operatori
Le modifiche in materia di affidamento diretto di lavori inferiori ad € 150.000 e di servizi e forniture inferiori ad € 139.000, e di procedura negoziata per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 139.000 e fino alle soglie previste dall’art. 35 del Codice dei contratti e di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000 e inferiore ad € 1.000.000, si applicano alle procedure avviate dopo l’entrata in vigore del decreto legge 77/2021 (01 giugno 2021).
Per le procedure i cui bandi o avvisi di indizione della gara siano pubblicati prima dell’entrata del cd. decreto Semplificazioni bis (ovvero i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi siano inviati entro la medesima data), continua ad applicarsi l’art. 1, decreto legge n. 76 del 2020 nella formulazione previgente.
Leggi il testo coordinato del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77