Come già segnalato nei precedenti articoli, la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) ha modificato la soglia di esenzione fiscale dei buoni pasto.
Andando nel dettaglio, è opportuno ricordare che secondo il TUIR “il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro”. Si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono.
Fino al 31 dicembre 2019, non concorrevano, tra l’altro, a formare il reddito di lavoro dipendente “le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29, aumentato ad € 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione”.
L’art. 1, comma 677, legge n. 160/2019, ha invece previsto che, a decorrere dal 1 gennaio 2020 “non concorrono tra l’altro a formare il reddito le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi; le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto fino all’importo complessivo giornaliero di € 4, aumentato ad € 8 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica; le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione fino all’importo complessivo giornaliero di € 5,29”.
Pertanto, dalla suddetta data, per i buoni pasto erogati in formato elettronico, la quota esente viene elevata da € 7 ad € 8, mentre per quelli erogati in formato diverso, la quota esente viene ridotta da € 5,29 ad € 4. Resta, invece, invariato il limite giornaliero di € 5,29 per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione.