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Decreto legge Coesione – il nuovo incentivo occupazionale per i Giovani (1-3)

nuovo incentivo occupazionale per i Giovani

Nella Gazzetta Ufficiale del 07 maggio 2024, n. 105 è stato pubblicato il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”.

Tra le altre cose, il provvedimento prevede l’istituzione di 4 nuovi incentivi occupazionali:

  1. lavoratori under 35 al primo impiego con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  2. donne svantaggiate, secondo la definizione comunitaria contenuta nel Regolamento n. 1407/2014, con un rapporto a tempo indeterminato;
  3. nelle ZES lavoratori over 35 disoccupati da oltre 24 mesi con un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti;
  4. lavoratori assunti da aziende neo costituite, che si occupano di sviluppo di nuove tecnologie e di transizione digitale ed ecologica.

Previste, infine, misure per favorire l’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa.

 

A mente dell’art. 22, decreto-legge n. 60/2024, al fine di incrementare l’occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l‘esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di importo pari ad € 500 su base mensile per ciascun lavoratore.

 

L’esonero in specie spetta:

  • con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato;
  • nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, in questo caso, nel limite massimo di importo pari ad € 650 su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata;
  • con riferimento ai soggetti che alla data dell’assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell’esonero;
  • ai datori di lavoro che, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della Legge n. 223/1991, nella medesima unità produttiva.

 

L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

 

L’efficacia delle suddette disposizioni è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

 

L’esonero in commento:

  • non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
  • è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, ex art. 4, Dlgs. n. 216/2023.

 

Un decreto interministeriale MLPS/MEF definirà termini e modalità di presentazione delle domande di richiesta incentivo.

 

Consulta il decreto

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