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Decreto legge Coesione – il nuovo incentivo occupazionale per le Donne svantaggiate (2-3)

nuovo incentivo occupazionale per i Giovani

Nella Gazzetta Ufficiale del 07 maggio 2024, n. 105 è stato pubblicato il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione”.

Tra le altre cose, il provvedimento prevede l’istituzione di 4 nuovi incentivi occupazionali:

  1. lavoratori under 35 al primo impiego con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  2. donne svantaggiate, secondo la definizione comunitaria contenuta nel Regolamento n. 1407/2014, con un rapporto a tempo indeterminato;
  3. nelle ZES lavoratori over 35 disoccupati da oltre 24 mesi con un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso i datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti;
  4. lavoratori assunti da aziende neo costituite, che si occupano di sviluppo di nuove tecnologie e di transizione digitale ed ecologica.

Previste, infine, misure per favorire l’autoimpiego nel lavoro autonomo, nelle libere professioni e nell’attività d’impresa.

 

A mente dell’art. 23, decreto-legge n. 60/2024, l’incentivo in specie si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 4), lettera f), del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, nonché in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi, ovunque residenti.

 

Viene riconosciuto, per un periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

 

Deve trattarsi di assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito:

  • da almeno sei mesi, se residenti nelle regioni della Zona Economica Speciale unica per il Mezzogiorno;
  • da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti.

 

Condizione essenziale richiesta per poter beneficiare dell’esonero contributivo è che le assunzioni a tempo indeterminato effettuate comportino un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l’orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

 

Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico e quelli di apprendistato.

 

L’esonero in commento:

  • non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
  • è compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni, ex art. 4, Dlgs. n. 216/2023. 

 

Consulta il decreto

 

 

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