Nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2021, n. 67 è stato pubblicato il decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, recante “Attuazione dell’articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo”.
Il provvedimento (che entrerà in vigore il 02 aprile p.v.) definisce nel dettaglio le:
- Associazioni e società sportive dilettantistiche
- Società sportive professionistiche
In merito al punto 1), viene chiarito che le società e le associazioni sportive dilettantistiche si costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale. Sono caratterizzate dall’assenza di fine di lucro e destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio.
Sono riconosciute, ai fini sportivi, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva mentre la certificazione della effettiva natura dilettantistica dell’attività svolta da società e associazioni sportive avviene mediante l’iscrizione del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport.
Relativamente al punto 2), il provvedimento precisa che le società sportive professionistiche sono costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata. È obbligatoria la nomina del collegio sindacale.
L’atto costitutivo deve prevedere che la società possa svolgere esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali.
Prima di procedere al deposito dell’atto costitutivo, la società deve ottenere l’affiliazione da una o da più Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico se svolge attività sportiva paralimpica. L’affiliazione può essere revocata dalla Federazione Sportiva Nazionale per gravi infrazioni all’ordinamento sportivo. La revoca dell’affiliazione determina l’inibizione dello svolgimento dell’attività sportiva.