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Definiti i codici ATECO delle imprese beneficiarie del credito d’imposta nel settore tessile, moda ed accessori

Nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2021, n. 233 è stato pubblicato il Decreto MiSE 27 luglio 2021, recante “Criteri per l’individuazione dei settori economici ammissibili al credito d’imposta”.

Tale credito d’imposta è riconosciuto:

  • ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori)
  • nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

L’obiettivo è quello di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, limitatamente al periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni, ex DPCM 9 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020 ed a quello in corso al 31 dicembre 2021.

Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 95 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro per l’anno 2022, che costituiscono limiti di spesa.

Il decreto MiSE 27 luglio 2021 ha stabilito i criteri per l’individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito d’imposta.

In particolare, vengono indicati nel dettaglio i codici ATECO 2017 dei soggetti, esercenti attività d’impresa, operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori) che possono usufruire del beneficio.

L’Agenzia delle Entrate – con successivo provvedimento del direttore – stabilirà le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta e del rispetto dei limiti di spesa.

Leggi di più cliccando qui e collegandoti al sito della Gazzetta Ufficiale

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 6 a 20 dipendenti;
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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