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Definito dal MLPS il contributo per le assunzioni di giovani disabili nel Terzo Settore

Nella Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2024, n. 197 è stato pubblicato il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità 27 giugno 2024, recante “Modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo di cui all’articolo 28 del decreto-legge n. 48 del 4 maggio 2023, convertito, con modificazioni, nella legge 3 luglio 2023, n. 85”.

Il contributo può essere richiesto, oltre che dagli enti del terzo settore, dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), ex Dlgs. n. 460/1997, iscritte nella relativa anagrafe, in relazione alle assunzioni, ex lege n. 68/1999, di persone con disabilità, di età inferiore ai trentacinque anni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto, nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024.

Il contributo:

  • spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, a condizione che detta trasformazione intervenuta nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024; 
  • è cumulabile con altre misure incentivanti l’assunzione di persone con disabilità, ed è erogato nella misura pari ad € 12.000,00 una tantum, quale contributo per l’assunzione effettuata, e nella misura pari ad € 1.000,00 per ogni mese, dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024. Nel caso di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo è erogato sino alla data di cessazione del rapporto. Per le assunzioni che saranno effettuate nel mese di settembre 2024, è erogata la parte di contributo una tantum pari a dodicimila euro nonché la quota mensile per il mese di assunzione.

Il beneficio è riconosciuto a condizione che il datore di lavoro sia in regola con il documento unico di regolarità contributiva e non abbia commesso violazioni delle disposizioni normative finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

I soggetti sopra elencati devono presentare, a pena di decadenza, dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024 domanda on-line sul portale dell’INPS a cui sarà attribuito un codice identificativo.

L’INPS procede a valutare le domande presentate e a pubblicare l’elenco dei destinatari del contributo che verrà erogato in unica soluzione entro il 31 dicembre 2024. I destinatari sono individuati tramite il relativo codice identificativo.

Clicca qui per approfondire

 

L’INPS – con Messaggio del 29 agosto 2024, n. 2906 – ha fornito le istruzioni operative per l’inoltro delle domande di incentivo per il lavoro delle persone con disabilità, ex art. 28, decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48.

Le domande devono essere presentate esclusivamente dai datori di lavoro, anche tramite i propri intermediari delegati, direttamente dal sito internet www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale – SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) – attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, che è raggiungibile dalla homepage del sito istituzionale tramite il motore di ricerca; successivamente selezionare l’apposito oggetto “INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (Art. 28 del DL 48/2023 e s.m.i.)”.

Le domande devono essere presentate, a pena di decadenza, dal 2 settembre 2024 al 31 ottobre 2024, utilizzando i modelli A, B e C, in un unico file in formato .pdf debitamente compilati e firmati in ogni parte dal legale rappresentante del soggetto richiedente con allegata copia del documento di identità in corso di validità.

Inoltre, deve essere allegato anche il file, in formato .csv, utilizzando esclusivamente il template di cui all’Allegato n. 3 del presente Messaggio, compilato secondo le indicazioni fornite nell’Allegato n. 4, utili per l’istruttoria delle domande:

  • le informazioni inerenti alla tipologia del datore di lavoro, con i relativi elementi identificativi della predetta tipologia (“Dati azienda” dell’Allegato n. 3);
  • l’IBAN su cui effettuare l’eventuale erogazione del contributo (“Dati azienda” dell’Allegato n. 3);
  • i dati delle assunzioni dei lavoratori con disabilità (tipo contratti “A.01” o “A.03”) (“Dati assunzioni” dell’Allegato n. 3).

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    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 5 dipendenti;
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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    A carico dell’azienda ospitante.

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    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

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