L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 16 marzo 2021, n. 176 – ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla legittima fruizione dell’agevolazione fiscale, ex art. 1, comma 182, legge n. 208/2015, in caso di erogazione dei premi di risultato nelle aziende afferenti al settore privato.
Al riguardo, l’AE ha precisato che, qualora non vi siano le rappresentanze sindacali aziendali né le rappresentanze sindacali unitarie e neppure i contratti territoriali, non sussistono particolari motivi ostativi alla possibilità di applicare l’imposta sostitutiva del 10% sulle somme da erogare ai propri dipendenti a titolo di premio di risultato (e, ove venisse predisposto un sistema di welfare aziendale, anche il regime fiscale previsto all’art. 51, commi 2 e 3, TUIR), corrisposte in virtù di un contratto collettivo aziendale stipulato con le articolazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale, seppur esterne all’azienda.
In tal caso, al fine di garantire un adeguato coinvolgimento dei lavoratori dell’azienda, il contratto aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali esterne potrà essere oggetto di una comunicazione scritta da inviare a tutti i lavoratori, senza che sia necessaria l’acquisizione della firma per accettazione da parte di questi ultimi sempreché sia presente una modalità che ne provi l’avvenuta trasmissione agli interessati.
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