Nella Gazzetta Ufficiale del 03 dicembre 2025, n. 281 – è stata pubblicata la legge 2 dicembre 2025, n. 182, recante “Disposizioni per la semplificazione e la digitalizzazione dei procedimenti in materia di attività economiche e di servizi a favore dei cittadini e delle imprese”.
Il provvedimento è composto da 74 articoli, suddivisi in quattro Titoli:
- Titolo I – Misure di semplificazione in favore delle attività economiche;
- Titolo II – Misure di semplificazione in favore dei cittadini;
- Titolo III – Ulteriori misure di semplificazione;
- Titolo IV- Disposizioni finali.
Con riferimento alle novità in materia di lavoro e immigrazioni, si segnalano i seguenti articoli:
- 4 – semplificazioni delle procedure per l’ingresso dei lavoratori stranieri;
- 12 – modifiche alla disciplina agevolativa, recata dall’art. 14, commi 1-4, decreto legge n. 95/2025, per gli interventi, iniziati entro il 31 dicembre 2026, di ristrutturazione destinati ai lavoratori del settore turistico-ricettivo;
- 20 – inserimento delle strutture territoriali annesse alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nell’ambito delle procedure per il rilascio di nulla osta al lavoro per soggetti stranieri;
- 21 – riduzione da 90 a 30 giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori altamente qualificati da parte dello sportello unico per l’immigrazione (Carta blu UE);
- 22 – introduzione dell’obbligo per il lavoratore che fruisce del trattamento di integrazione salariale di informare immediatamente il datore di lavoro, che ha richiesto il relativo intervento, di aver intrapreso un’attività lavorativa;
- 23 – proroga per il 2025 della disciplina transitoria relativa al lavoro occasionale in agricoltura (LOAgri), introdotto in via sperimentare, per il biennio 2023-2024, dall’art. 1, commi da 343 a 354, legge n. 197/2022.
Andando nel dettaglio, con l’art. 4 si semplificano le procedure per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro subordinato a cittadini extracomunitari, dettate dal Testo unico sull’immigrazione (D.lgs. n. 286/1998), intervenendo sull’art. 5-bis, comma 1, lett. a).
Con la modifica si aggiornano i requisiti della sistemazione alloggiativa da indicare nel contratto di soggiorno per lavoro subordinato (contratto che, al fine del rilascio del permesso di soggiorno, deve essere stipulato dal lavoratore, successivamente all’ingresso nel territorio nazionale, con il datore di lavoro), prevedendo che l’alloggio deve rientrare nei parametri minimi previsti dal decreto del Ministro della sanità del 5 luglio 1975 (ante modifica, invece, l’alloggio doveva rientrare nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale).
L’art. 12 apporta le seguenti modifiche alla disciplina dei contributi per le “staff house”:
- viene stabilito che gli interventi di ristrutturazione urbanistica o edilizia o di demolizione e ricostruzione iniziati entro il 31 dicembre 2026 sono consentiti con SCIA e possono prevedere un incremento fino a un massimo del 20% della volumetria o della superficie lorda esistente. Viene poi specificato che per tali finalità è previsto un vincolo decennale di destinazione d’uso;
- viene disposto che per il mutamento di destinazione d’uso degli edifici, funzionale all’impiego di tali immobili si applica la disciplina del mutamento d’uso urbanisticamente rilevante prevista dall’art. 23-ter del D.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico in materia edilizia), per le singole unità immobiliari;
- viene previsto che, per mitigare il carico urbanistico, i soggetti beneficiari dei contributi devono stipulare con enti o soggetti gestori di parcheggi apposite convenzioni, comunque idonee, tenuto conto della destinazione d’uso dell’immobile, quale risultante a seguito del mutamento, e del numero dei potenziali soggetti alloggiati nell’immobile;
- viene chiarito che restano comunque ferme le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.lgs. n. 42/2004.
Il decreto prevede due tipi di interventi finanziabili:
- i contributi in conto capitale volti a sostenere progetti di riqualificazione, ammodernamento o completamento di immobili già esistenti, anche sotto il profilo dell’efficientamento energetico e della sostenibilità ambientale, destinati alla creazione di alloggi per i lavoratori. Gli interventi devono garantire la disponibilità di almeno 10 posti letto per singolo intervento;
- i contributi volti a sostenere i costi per la locazione degli alloggi destinati a condizioni agevolate ai lavoratori del comparto turistico-ricettivo (contributi di parte corrente – Titolo III del D.M. 18 settembre 2025) Tali alloggi possono essere una o più unità immobiliari, purché insistenti nella stessa provincia della struttura turistico-ricettiva o comunque nel raggio di 40 chilometri. Il beneficio deve essere garantito per un periodo non inferiore a cinque anni.
L’art. 20 interviene sull’art. 24-bis del Testo unico sull’immigrazione, prevedendo le seguenti modifiche:
- anche le strutture territoriali potranno effettuare la verifica dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ai fini dell’assunzione di lavoratori stranieri, funzione in precedenza riservata all’Ispettorato nazionale del lavoro, a specifiche categorie di professionisti, ovvero alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a cui il datore di lavoro aderisca o conferisca mandato;
- le istanze escluse dall’asseverazione che, in via generale, viene rilasciata a seguito dell’esito positivo delle verifiche richieste per l’assunzione come lavoratori subordinati di cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea (nonché di apolidi) non sono solo quelle presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ma anche quelle presentate dalle strutture territoriali ad esse annesse. Resta fermo l’impegno delle organizzazioni a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti previsti, nonché la possibilità per l’Ispettorato nazionale del lavoro di effettuare controlli a campione.



