Com’è noto, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è il documento con il quale – in modalità telematica e in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare – si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, di Casse edili.
Dal 01 luglio 2015, l’esito positivo della verifica di regolarità ad una delle elencate banche dati genera il Durc online, avente validità di 120 giorni dalla richiesta.
Per tutto il medesimo periodo è inibita la possibilità di attivare una nuova interrogazione per lo stesso codice fiscale.
Il Durc online può essere utilizzato, entro il periodo di validità (120 giorni), in tutti i seguenti procedimenti:
- per erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli previsti dall’art. 1, comma 553, legge n. 266/2005 (benefici e sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti);
- nell’ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia;
- per il rilascio dell’ attestazione SOA (certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d’appalto per l’esecuzione di appalti pubblici di lavori, necessaria e sufficiente a comprovare la capacità dell’impresa di eseguire, direttamente o in subappalto, opere pubbliche di lavori con importo a base d’asta superiore a € 150.000,00).
Proprio con riferimento alla partecipazione alle gare di appalto, si segnala che il Consiglio di Stato – con sentenza del 9 aprile 2019, n. 2313 – ha affermato che è legittima l’esclusione di un azienda in possesso di un DURC irregolare per motivi apparentemente non gravi.
La ragione ostativa al rilascio di DURC regolari, infatti, può consistere anche nel solo mancato adempimento degli obblighi di presentazione delle denunce periodiche, perché tale inadempimento, di per sé, integra violazione contributiva grave, a prescindere dal fatto che, in conseguenza della mancata presentazione delle denunce, sia stato omesso il versamento di contributi per importi inferiori al cd. “importo-soglia”, ex art. 3, comma 3, Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30.1.2015.
Nel caso di specie l’azienda (con oltre 2.000 dipendenti) si era visto negare il DURC (e, conseguentemente, non aveva potuto partecipare ad una gara di appalto) in quanto non era stato inserito il codice fiscale del figlio di una dipendente, con il conseguente debito contributivo pari ad € 330.