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Emersione di rapporti di lavoro irregolari a tempo determinato e scadenza dei termini: l’intervento dell’INL

A mente dell’art. 103, comma 1, decreto legge n. 34/2020 (cd. decreto Rilancio), al fine di garantire livelli adeguati di tutela della salute individuale e collettiva in conseguenza della contingente ed eccezionale emergenza sanitaria da Covid-19 e favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari, i datori di lavoro possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri.

Tale possibilità è stata concessa unicamente per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acqua coltura, nonché per il lavoro domestico e assistenza alla persona.

Il datore di lavoro, che intende, quindi, regolarizzare un rapporto di lavoro irregolare già esistente, instaurato con un cittadino italiano o immigrato, deve presentare apposita istanza allo Sportello Unico per l’Immigrazione, con l’indicazione della durata del contratto di lavoro.

L’Ispettorato Nazionale del Lavorocon Nota del 22 aprile 2021, n. 2512, di recepimento della Nota del Ministero dell’Interno, prot. n. 3020/2021 – ha affrontato le seguenti ipotesi amministrative:

  1. datore di lavoro che, sebbene il termine del contratto sia giunto a scadenza, intenda comunque prorogare il contratto oppure riassumere il lavoratore;
  2. datore di lavoro che decida di non prorogare o riassumere il lavoratore.

Con riferimento alla prima circostanza, l’INL (ed il Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno) ha ritenuto possibile proseguire la procedura di emersione; invece, nella seconda ipotesi, le suddette Istituzioni hanno ritenuto non si possa rilasciare al lavoratore straniero un permesso di soggiorno per attesa occupazione.

Al contempo, però, è possibile il subentro di un diverso datore di lavoro che, nell’ambito della stessa procedura di emersione, si renda disponibile ad instaurare un nuovo rapporto di lavoro con il medesimo lavoratore straniero e sottoscrivere il prescritto contratto di soggiorno.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

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    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

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    A carico dell’azienda ospitante.

    Abruzzo

    QUANTI TIROCINI POSSONO ESSERE ATTIVATI IN UN’AZIENDA?

    • 1 tirocinante se l’azienda ha fino a 6 dipendenti
    • 2 tirocinanti se l’azienda ha da 7 a 19 dipendenti
    • 10% di tutti i dipendenti per un organico superiore alle 20 unità.

    CHI SONO I DESTINATARI?

    Disoccupati, inoccupati, persone svantaggiate.

    QUAL È LA DURATA DEL TIROCINIO?

    Il tirocinio non può essere inferiore ai 2 mesi (salvo eccezioni) e non superiore ai 6 mesi, escluso per persone con disabilità che può essere attivato fino a 24 mesi.

    QUALI SONO I TEMPI DI ATTIVAZIONE?

    In qualsiasi momento.

    QUANDO SI ATTIVA, INTERROMPE O PROROGA UN TIROCINIO, è NECESSARIO EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA?

    Si ed è a carico dell’azienda ospitante.

    QUAL è L’INDENNITà MENSILE?

    L’indennità mensile non può essere inferiore ai 600 euro.

    A CARICO DI CHI è L’ASSICURAZIONE INAIL E LA RC?

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