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Esonero INPS alle imprese agricole colpite da eventi climatici avversi

Nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2026, n. 67 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF) del 13 marzo 2026, recante “Istituzione del regime «de minimis» per la concessione di esoneri contributivi da parte dell’INPS relativamente ad alcune avversità dichiarate eccezionali con decreti di declaratoria”.

 

Il provvedimento in specie ha disposto che gli aiuti, sotto forma di esonero contributivo, erogati dall’INPS a favore di alcune imprese agricole danneggiate da recenti eventi climatici avversi (con decreti di declaratoria), non rientrano più nel regime di aiuti in esenzione precedentemente previsto, ma sono concessi in regime “de minimis” (ai sensi del Regolamento UE n. 1408/2013, come modificato dal Regolamento UE n. 2024/3118, che ha innalzato il massimale complessivo degli aiuti concedibili a ciascuna impresa agricola a 50.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari).

Tale provvedimento, dunque, si inserisce nel quadro degli interventi del Fondo di solidarietà nazionale disciplinati dal Dlgs. n. 102/2004 e riguarda una pluralità di eventi calamitosi verificatisi in diverse regioni italiane, già oggetto di appositi decreti di declaratoria (decreti del 9 agosto 2021, 7 dicembre 2022, 14 dicembre 2022, 23 dicembre 2022 e 31 gennaio 2023).

 

Ciò consente all’INPS di accogliere le richieste di esonero contributivo parziale ai sensi dell’art. 8 del Dlgs. n. 102/2004, che non erano state ancora definite o che erano state definite con l’erogazione dell’esonero in data successiva al termine del 30 giugno 2023.

 

Nella fase di concessione degli sgravi contributivi, l’INPS deve verificare che l’importo risultante dallo sgravio contributivo, sommato agli altri strumenti di aiuto già concessi dalle regioni, non comporti una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalle imprese.

 

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